L’Istituto di Previdenza, mediante la circolare n.140 del 18 novembre 2019, è intervenuto in merito al riposo giornaliero di un padre lavoratore dipendente qualora la coniuge risulti essere una lavoratrice autonoma.
L’Ente presenta così indicazioni secondo quanto stabilito dall’articolo 40 del D.lgs n. 151/2001 e derivanti dalla sentenza della Cassazione del 12 settembre 2018 n. 22177; si tratta di indicazioni applicabili a richieste future, pervenute e non ancora definite e a eventi passati attualmente in giudicato e non ancora prescritti.
L’INPS rende noto che un padre lavoratore dipendente (nascita, adozione, affidamento) ha la possibilità di godere dei permessi di riposo “a prescindere dalla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma”. Sarà eventualmente impossibilitato nel caso in cui la madre risulterà in congedo parentale e non potrà godere delle ore aggiuntive in caso di parto plurimo (articolo 41 del citato D.lgs n. 151/2001).
La sentenza citata afferma infatti: “entrambi i genitori lavorare subito dopo l’evento della maternità – risulta maggiormente funzionale affidare agli stessi genitori la facoltà di organizzarsi nel godimento dei medesimi benefici previsti dalla legge per una gestione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela del complessivo assetto di interessi perseguito dalla normativa; consentendo perciò ad essi di decidere le modalità di fruizione dei permessi giornalieri di cui si tratta, salvo i soli limiti temporali previsti dalla normativa”.