CNAI
  • Home
  • L’organizzazione
    • Chi Siamo
    • Contatti
  • Associarsi
    • Modalità
  • Area Lavoro
    • Relazioni Sindacali
    • CCNL per Categoria
    • Tabelle di Sintesi Contrattuali
    • Accordi Interconfederali
    • Apprendistato
  • Progetti
    • #verovaloreitaliano
    • Welfare Aziendale
    • Impresa e Territorio
    • Responsabilità Sociale di Impresa
  • Press
    • Centro Studi CNAI
    • Redazione
    • mediadv
  • Area Riservata
CNAI
  • Home
  • L’organizzazione
    • Chi Siamo
    • Contatti
  • Associarsi
    • Modalità
  • Area Lavoro
    • Relazioni Sindacali
    • CCNL per Categoria
    • Tabelle di Sintesi Contrattuali
    • Accordi Interconfederali
    • Apprendistato
  • Progetti
    • #verovaloreitaliano
    • Welfare Aziendale
    • Impresa e Territorio
    • Responsabilità Sociale di Impresa
  • Press
    • Centro Studi CNAI
    • Redazione
    • mediadv
  • Area Riservata
Home News Riposo giornaliero padre dipendente madre lavoratrice autonoma
Back Home

Riposo giornaliero padre dipendente madre lavoratrice autonoma

bycnai inNews posted on27 Novembre 2019
0
0
Riposo giornaliero padre dipendente madre lavoratrice autonoma

L’Istituto di Previdenza, mediante la circolare n.140 del 18 novembre 2019, è intervenuto in merito al riposo giornaliero di un padre lavoratore dipendente qualora la coniuge risulti essere una lavoratrice autonoma.

 

L’Ente presenta così indicazioni secondo quanto stabilito dall’articolo 40 del D.lgs n. 151/2001 e derivanti dalla sentenza della Cassazione del 12 settembre 2018 n. 22177; si tratta di indicazioni applicabili a richieste future, pervenute e non ancora definite e a eventi passati attualmente in giudicato e non ancora prescritti.

L’INPS rende noto che un padre lavoratore dipendente (nascita, adozione, affidamento) ha la possibilità di godere dei permessi di riposo “a prescindere dalla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma”. Sarà eventualmente impossibilitato nel caso in cui la madre risulterà in congedo parentale e non potrà godere delle ore aggiuntive in caso di parto plurimo (articolo 41 del citato D.lgs n. 151/2001).

La sentenza citata afferma infatti: “entrambi i genitori lavorare subito dopo l’evento della maternità – risulta maggiormente funzionale affidare agli stessi genitori la facoltà di organizzarsi nel godimento dei medesimi benefici previsti dalla legge per una gestione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela del complessivo assetto di interessi perseguito dalla normativa; consentendo perciò ad essi di decidere le modalità di fruizione dei permessi giornalieri di cui si tratta, salvo i soli limiti temporali previsti dalla normativa”.

#autonoma#impresa#lavoratrice#padre#pmi#riposolavoro
Share:

Previous

Studio ANPAL su policy internazionali di contrasto alla disoccupazione

Next

CHIARIMENTI FISCALI SU CEDOLARE SECCA 10% SISMA

Potrebbero interessarti anche

4 Settembre 2019
Da Bankitalia nuovo giro di vite sui contanti
No Comments
Aggiornamento dati Imprese e Fondo di Garanzia PMI
27 Novembre 2019
Aggiornamento dati Imprese e Fondo di Garanzia PMI
No Comments
Nota mensile Garanzia Giovani
10 Gennaio 2019
Nota mensile Garanzia Giovani
No Comments

News

  • 9 Novembre 2020
    COVID-19 – DECRETO RISTORI BIS
  • 20 Ottobre 2020
    NUOVE MISURE ANTI COVID-19 IN VIGORE DAL 19 OTTOBRE 2020
  • COVID-19 – DPCM 13 ottobre 2020
    14 Ottobre 2020
    COVID-19 – DPCM 13 ottobre 2020

Comunicati Stampa

  • 24 Ottobre 2022
    Auguri al nuovo Governo
  • 2 Luglio 2020
    PROROGA DELLA CASSA INTEGRAZIONE E BLOCCO DEI LICENZIAMENTI
  • 29 Giugno 2020
    DIFFIDA PER LA FORZOSA ISCRIZIONE AL FSBA

Archivi

Coordinamento Nazionale
Associazioni Imprenditori

Contatti

Viale Abruzzo, 225  – 66100 Chieti (CH)
Tel.: 0871.540093
cnai@cnai.it

Note Legali
Policy
Cookie Policy

Copyright © 2018 Evatheme. All Rights Reserved.