La Suprema Corte si è espressa nella sentenza n. 28098 del 31 ottobre 2019, stabilendo che – qualora la condotta inadempiente ascritta al lavoratore sia assimilabile ad un’ipotesi disciplinare per la quale il CCNL preveda una sanzione conservativa, ma non coincida perfettamente con essa – in caso di declaratoria di illegittimità del licenziamento, è applicabile esclusivamente la tutela indennitaria ex art. 18, comma 5, L. 300/1970.
Gli Ermellini chiariscono che, in primo luogo, per verificare la proporzionalità del licenziamento, è ideale l’operazione di adattamento della condotta inadempiente contestata al lavoratore rispetto alle previsioni del contratto collettivo sulle norme disciplinari, costituendo legittima interpretazione della nozione legale di giusta causa.
Infatti, secondo la Cassazione, la scala valoriale utilizzata dalla contrattazione collettiva, tramite l’indicazione delle fattispecie che hanno rilievo disciplinare e la graduazione delle sanzioni ad esse riconducibili, deve risultare come metro di valutazione della proporzionalità del recesso irrogato al prestatore.
Comunque, i giudici di legittimità, chiariscono che nel caso in cui la fattispecie concreta contestata al lavoratore sia riconducibile ad una fattispecie astratta punita dal CCNL con una sanzione conservativa, il giudicante non può applicare la tutela reintegratoria, che presuppone una perfetta coincidenza delle due ipotesi.