Presentate, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, mediante la Circolare 10 settembre 2019 n. 9, alcuni chiarimenti riguardo l’obbligo di rispettare gli accordi e i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro al fine di poter godere di benefici normativi e contributivi.
Per godere di benefici normativi e contributivi, il datore di lavoro ha l’obbligo di rispettare gli accordi e i contratti collettivi nazionali e quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 1, c. 1175, L. 296/2006).
Onere del datore di lavoro è anche quello di rispettare la parte normativa del contratto, cioè quella che disciplina istituti come la durata del periodo di prova, l’orario di lavoro, la malattia, il lavoro straordinario.
Non è possibile revocare i benefici fruiti dal datore di lavoro qualora quest’ultimo riconosca ai lavoratori un trattamento normativo e retributivo identico, se non migliore, rispetto a quello previsto dal contratto stipulato dalle OOSS comparativamente più rappresentative.
Le Organizzazioni Sindacali manchevoli del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi non possono:
– disciplinare, anche in termini derogatori, gli aspetti delle tipologie contrattuali (art. 51 D.Lgs. 81/2015);
– integrare o derogare alla disciplina in materia di orario di lavoro (D.Lgs. 66/2003);
– sottoscrivere i contratti di prossimità (art. 8 DL 138/2011 conv. in L. 148/2011);
– costituire enti bilaterali (art. 2, c. 1, lett. h, D.Lgs. 276/2003).
Suddette possibilità sono, infatti, proprie solo delle OOSS comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, nel caso in cui fossero esercitate da soggetti a cui non spettano, risultano inefficaci.