L’Agenzia delle Entrate attraverso il messaggio n.368 del 6 settembre 2019 ha stabilito che, per quanto concerne gli investimenti agevolati nel capitale sociale delle start-up innovative, effettuati indirettamente ricorrendo ad altre società di capitali, anche l’aumento di capitale scindibile non progressivo può realizzare la capitalizzazione della società intermediaria.
Specificatamente al caso in oggetto, la sottoscrizione del capitale sociale della start-up innovativa non si è svolta in un’unica soluzione, ma con sei versamenti, effettuati dal febbraio 2018 fino al marzo 2018, e quello della società investitrice con dieci versamenti, effettuati dal gennaio 2018 al marzo 2018.
La società richiedente, che è il tramite attraverso cui si realizza l’investimento nella start-up innovativa, qualifica espressamente l’aumento di capitale sociale come “scindibile e non progressivo” e la relativa delibera prevede che “ … qualora l’aumento di capitale non venga sottoscritto per intero entro il suddetto termine il capitale venga aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte”.
Si vuole sapere:
” se è possibile rilasciare l’apposita certificazione ai soci sottoscrittori, al fine di consentire agli stessi di beneficiare della detrazione IRPEF (art. 29 DL 179/2012);il periodo di imposta rilevante per l’investimento agevolato.”
Le Entrate chiariscono che l’interpellante ha la facoltà di rilasciare la certificazione richiesta in quanto nel caso prospettato si è in presenza di una reale capitalizzazione, nel senso descritto nel paragrafo 6.3 Circ- AE n. 16/E/2014 (“… In caso di investimento indiretto per il tramite di altre società di capitali, si precisa che sono agevolati i conferimenti in denaro che determinano una effettiva capitalizzazione anche della società intermediaria. Sono, pertanto, agevolati i conferimenti in denaro a fronte dei quali sia la start up innovativa che la società intermediaria, in sede di costituzione o in sede di aumento del capitale sociale, rilevano un incremento della voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle proprie azioni o quote”).
L’Agenzia precisa poi che l’investimento nella start-up innovativa svolto dalla società istante tra il febbraio e il marzo 2018, ha valore, anche ai fini delle agevolazioni per i soggetti che hanno investito nella società intermediaria, nel periodo d’imposta del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale della start-up è stato eseguito (art. 2481-bis c.c.), che risulta essere il periodo d’imposta 2018, anno al termine del quale dovrà altresì farsi riferimento al fine di verificare la riconducibilità della società istante alle società che investono prevalentemente in start up innovative (art. 1, c. 2, lett. f), DM 25 febbraio 2016).
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