La Suprema Corte, mediante l’ordinanza n. 21390 del 13 agosto 2019, ha stabilito che un accordo sottoscritto tra sindacati e azienda per far fronte ad un temporaneo aumento dell’attività, qualora risultasse non esplicitamente previsto, non scade e, di conseguenza, può essere riutilizzato successivamente in presenza di picchi produttivi.
A detta dei giudici del Palazzaccio, questo accordo, nell’eventualità in cui si ripresentino le stesse necessità che avevano spinto l’azienda a siglarlo in un primo momento, può essere nuovamente utilizzato per far fronte alle sopravvenute esigenze.
Unica condizione necessaria è che l’estensione della validità dell’accordo aziendale sia basi su di un’interpretazione dello stesso coerente con il tenore letterale e la ratio che lo ispira.