La Corte di Cassazione, mediante la Sentenza 29 luglio 2019 n. 20413, ha stabilito che l’appaltatore è responsabile in solido per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e per i contributi previdenziali e assicurativi dovute dal committente (art. 35, c.28, DL 223/2006).
Quindi le sanzioni civili, applicate in maniera automatica nell’eventualità di mancato o ritardato pagamento dei contributi, sono connesse all’obbligazione contributiva principale per automaticità funzionale e, di conseguenza, sono da includere nella responsabilità solidale dell’appalto.
I giudici del Palazzaccio hanno dovuto trattare anche una questione incidentale come la distinzione tra contratto di trasporto e l’appalto di servizi di trasporto, tra cui è presente una differenza di difficile interpretazione: è configurabile un semplice contratto di trasporto nel caso in cui ci si trovi in presenza di una apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l’esecuzione del contratto, in relazione all’importanza ed alla durata dei trasporti da effettuare; mentre l’appalto del servizio di trasporto si caratterizza per avere, in capo all’appaltatore, l’organizzazione dei mezzi necessari per il compimento dei servizi ulteriori, atti a realizzare un interesse del committente che va al di là del semplice trasferimento della merce.
La presunzione dell’esistenza di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto può essere utilmente invocata nel caso in cui le fasi di esecuzione dei trasporti stessi e la condotta delle parti, siano tali da configurare un rapporto contrattuale unico ed onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle rispettive prestazioni, indipendentemente dal contenuto formale dei negozi predisposti dalle parti.
Gli Ermellini, dato che è configurabile il contratto di appalto, possono affermare che anche l’appaltatore deve versare le sanzioni civili, in solido con il committente.