Stabilito che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, per un periodo massimo di 12 mesi, la proroga delle prestazioni della cassa integrazione guadagni in deroga concessa in virtù della Legge di Bilancio 2018 (art. 1 c. 145 L. 205/2017), previo accordo tra l’azienda e le parti sociali, integrato da un apposito piano di politiche attive in favore dei lavoratori interessati (art. 26-ter c. 2-3 DL 4/2019 conv. in L. 26/2019).
Le Regioni e le Provincie autonome, al fine di inviare i provvedimenti di proroga devono far ricorso, esclusivamente, al sistema “SIP”:
- utilizzando il numero convenzionale “33419” come numero decreto e la data convenzionale “01/04/2019” come data, usando solo il c.d. “Flusso B”;
- evidenziando il campo denominato “autocertificazione della Regione” con la dichiarazione che il decreto è stato emanato nel rispetto delle norme di legge e che preliminarmente è stato sottoscritto lo specifico accordo tra le parti, integrato da un apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla Regione, a favore dei lavoratori interessati.
Nell’atto di emissione delle relative autorizzazioni, le Strutture territoriali dell’INPS dovranno far ricorso al citato numero convenzionale “33419” e al codice “699” come codice d’intervento.
Relativamente ai provvedimenti di concessione si produrranno verifiche:
- rispetto del principio della continuità con i decreti inviati in “SIP” con numero di decreto convenzionale “33318”;
- rispetto del periodo di concessione, non superiore a 12 mesi per unità produttiva.