La Suprema Corte di Cassazione mediante l’ordinanza del 18 giugno 2019, n. 16297 è intervenuta in materia di riscossione delle imposte e di riscossione dei contributi lavorativi, chiarendo che qualora il concessionario notifichi la cartella di pagamento attraverso invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, si applicano le norme sul servizio postale ordinario, giacché la notificazione “semplificata” si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente della riscossione per assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato.
Nel caso che ha fornito l’occasione del pronunciamento, il Tribunale aveva accolto l’opposizione della lavoratrice stabilendo la nullità della cartella di pagamento notificatale. Il giudice aveva sottolineato come Equitalia aveva provveduto direttamente per mezzo del servizio postale all’invio della cartella di pagamento all’indirizzo della contribuente, senza compilare sul plico inviato la relata di notifica.
Al contrario gli Ermellini hanno accolto la posizione di Equitalia, sottolineando che per quanto riguarda la notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può avvenire anche ricorrendo all’invio, da parte dell’esattore, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, quindi senza il bisogno di stilare un’apposita relata di notifica.