Come noto, la recente Legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi 261-268 L. 145/2018) ha introdotto il taglio delle pensioni sopra i 100 mila euro.
A tal riguardo, l’Istituto della Previdenza Sociale ha fornito una specifica Circolare (la n. 62, pubblicata l’8 maggio) all’interno della quale si trovano le istruzioni applicative per la determinazione della riduzione e le relative istruzioni contabili.
Si ricorderà inoltre che, dal 1° gennaio 2019, e per la durata di 5 anni, i trattamenti pensionistici diretti complessivamente eccedenti l’importo di 100.000 euro lordi su base annua sono ridotti di un’aliquota percentuale in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici pari a:
- 15% per la quota di importo da 100.000,01 a 130.000,00 euro;
- 25% per la quota di importo da 130.000,01 a 200.000,00 euro;
- 30% per la quota di importo da 200.000,01 a 350.000,00 euro;
- 35% per la quota di importo da 350.000,01 a 500.000,00 euro;
- 40% per la quota di importo eccedente i 500.000,01 euro.
Non godono del taglio suddetto le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità, i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche.
A detta del documento di prassi in oggetto, l’ammontare della riduzione deve essere parametrato ai trattamenti pensionistici considerati al fine della determinazione dell’importo pensionistico complessivo e applicato solo nella misura relativa ai trattamenti pensionistici diretti liquidati con almeno una quota retributiva.