CNAI
  • Home
  • L’organizzazione
    • Chi Siamo
    • Contatti
  • Associarsi
    • Modalità
  • Area Lavoro
    • Relazioni Sindacali
    • CCNL per Categoria
    • Tabelle di Sintesi Contrattuali
    • Accordi Interconfederali
    • Apprendistato
  • Progetti
    • #verovaloreitaliano
    • Welfare Aziendale
    • Impresa e Territorio
    • Responsabilità Sociale di Impresa
  • Press
    • Centro Studi CNAI
    • Redazione
    • mediadv
  • Area Riservata
CNAI
  • Home
  • L’organizzazione
    • Chi Siamo
    • Contatti
  • Associarsi
    • Modalità
  • Area Lavoro
    • Relazioni Sindacali
    • CCNL per Categoria
    • Tabelle di Sintesi Contrattuali
    • Accordi Interconfederali
    • Apprendistato
  • Progetti
    • #verovaloreitaliano
    • Welfare Aziendale
    • Impresa e Territorio
    • Responsabilità Sociale di Impresa
  • Press
    • Centro Studi CNAI
    • Redazione
    • mediadv
  • Area Riservata
Home News Nuove istruzioni per riduzioni pensioni oltre i 100 mila euro
Back Home

Nuove istruzioni per riduzioni pensioni oltre i 100 mila euro

bycnai inNews posted on10 Maggio 2019
0
0
Nuove istruzioni per riduzioni pensioni oltre i 100 mila euro

Come noto, la recente Legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi 261-268 L. 145/2018) ha introdotto il taglio delle pensioni sopra i 100 mila euro.

A tal riguardo, l’Istituto della Previdenza Sociale ha fornito una specifica Circolare (la n. 62, pubblicata l’8 maggio) all’interno della quale si trovano le istruzioni applicative per la determinazione della riduzione e le relative istruzioni contabili.

Si ricorderà inoltre che, dal 1° gennaio 2019, e per la durata di 5 anni, i trattamenti pensionistici diretti complessivamente eccedenti l’importo di 100.000 euro lordi su base annua sono ridotti di un’aliquota percentuale in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici pari a:

  • 15% per la quota di importo da 100.000,01 a 130.000,00 euro;
  • 25% per la quota di importo da 130.000,01 a 200.000,00 euro;
  • 30% per la quota di importo da 200.000,01 a 350.000,00 euro;
  • 35% per la quota di importo da 350.000,01 a 500.000,00 euro;
  • 40% per la quota di importo eccedente i 500.000,01 euro.

Non godono del taglio suddetto le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità, i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche.

A detta del documento di prassi in oggetto, l’ammontare della riduzione deve essere parametrato ai trattamenti pensionistici considerati al fine della determinazione dell’importo pensionistico complessivo e applicato solo nella misura relativa ai trattamenti pensionistici diretti liquidati con almeno una quota retributiva.

#impresa#inps#pensionilavoro
Share:

Previous

CAUSE OSTATIVE REGIME FORFETTARIO

Next

Nuova modalità presentazione richiesta Assegno per il Nucleo Familiare

Potrebbero interessarti anche

Rimborso per tardivo versamento della somma per regolarizzare contravvenzione
24 Settembre 2019
Rimborso per tardivo versamento della somma per regolarizzare contravvenzione
No Comments
4 Settembre 2019
Bando per finanziamento progetti di welfare aziendale
No Comments
Credito alle imprese: Sblocco risorse
29 Gennaio 2019
Credito alle imprese: Sblocco risorse
No Comments

News

  • 9 Novembre 2020
    COVID-19 – DECRETO RISTORI BIS
  • 20 Ottobre 2020
    NUOVE MISURE ANTI COVID-19 IN VIGORE DAL 19 OTTOBRE 2020
  • COVID-19 – DPCM 13 ottobre 2020
    14 Ottobre 2020
    COVID-19 – DPCM 13 ottobre 2020

Comunicati Stampa

  • 24 Ottobre 2022
    Auguri al nuovo Governo
  • 2 Luglio 2020
    PROROGA DELLA CASSA INTEGRAZIONE E BLOCCO DEI LICENZIAMENTI
  • 29 Giugno 2020
    DIFFIDA PER LA FORZOSA ISCRIZIONE AL FSBA

Archivi

Coordinamento Nazionale
Associazioni Imprenditori

Contatti

Viale Abruzzo, 225  – 66100 Chieti (CH)
Tel.: 0871.540093
cnai@cnai.it

Note Legali
Policy
Cookie Policy

Copyright © 2018 Evatheme. All Rights Reserved.