Il Messaggio n. 1777 dell’8 maggio 2019 reso disponibile dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale presenta ulteriori istruzioni riguardo la nuova modalità di presentazione della istanza di Assegno per il Nucleo Famigliare per i lavoratori non agricoli.
Infatti, a partire dal 1° aprile 2019, i lavoratori devono richiedere l’Assegno per il Nucleo Famigliare direttamente all’INPS ricorrendo solo alla modalità telematica, facendo riferimento ai seguenti canali:
- Web (sito www.inps.it), tramite PIN dispositivo o SPID;
- Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Qualora avvenga il rigetto della domanda, viene trasmesso al richiedente uno specifico provvedimento (modello ANF58).
Si ricorda inoltre che le istanze presentate al datore di lavoro fino al 31 marzo 2019 in modalità cartacea, non devono essere reiterate.
Affinché ci sia le corresponsione dell’ANF vengono considerati facenti parte del settore non agricolo anche i soci lavoratori delle imprese cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici (art. 3 L. 240/84).
La richiesta di Assegno per il Nucleo Famigliare dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) continua invece ad essere presentata al datore di lavoro con il modello cartaceo ANF/DIP-COD.SR16, reperibile sul sito internet dell’INPS.
Qualora venga accolta la richiesta, a tali soggetti viene trasmesso uno specifico provvedimento (modello ANF43).