La Nota emanata dalla Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (la n. 4097 del 3 maggio 2019) presenta importanti delucidazioni per quanto concerne le modalità di calcolo della percentuale di cui al comma 5 dell’articolo 2, del Decreto Legislativo 117/2017.
“l’impresa sociale impiega alle sue dipendenze un numero di persone”, che fanno parte delle citate categorie, “non inferiore al trenta per cento dei lavoratori”, alla luce del fatto che “ai fini del computo di questa percentuale minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non possono contare per più di un terzo e per più di ventiquattro mesi dall’assunzione”.