Il Ministero del Lavoro con la Nota n. 3650 del 12 aprile 2019 ha chiarito che lo statuto di un ente del Terzo Settore deve contenere chiaramente e nel dettaglio le attività di interesse generale svolte, nonché le finalità perseguite.
Quindi non può ritenersi sufficiente la sola citazione dell’articolo di legge che elenca le attività ammesse (art. 5, D.Lgs. 117/2017).
Il Ministero, alla luce delle richieste di chiarimenti riguardo le modalità con cui gli enti del Terzo settore, anche di nuova costituzione, hanno l’obbligo di individuare statutariamente le attività di interesse generale – qualora gli enti abbiano facoltà di inserire tutte le attività indicate nell’art. 5, D.Lgs. 117/2017 o al contrario debbano limitarsi ad indicare solo quelle “ritenute più congrue rispetto agli scopi statutari e al campo di azione degli enti” – è intervenuto con alcune delucidazioni.
La Nota afferma che “Ferma la possibilità di esercitare attività diverse l’individuazione “di una o più attività di interesse generale” non potrà esplicarsi nell’inserimento pedissequo, nello statuto, di un elenco di tutte le attività previste dall’art. 5 o di un numero di esse tale da rendere indefinito – e come tale non conoscibile – l’oggetto sociale”. Ancora la Nota precisa che “La varietà dei possibili settori di attività individuati come “di interesse generale” testimonia della volontà del legislatore di garantire agli enti un’ampia autonomia nell’individuazione della/delle attività attraverso le quali, nel rispetto delle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, meglio conseguire le finalità associative in armonia con la natura, le caratteristiche, la “vocazione” dell’ente. Tale autonomia, d’altro canto, non può portare ad eludere gli obblighi di trasparenza e conoscibilità nei confronti dei terzi o il diritto degli associati (anche futuri) di aderire ad una compagine di cui siano chiaramente individuate (e ragionevolmente collegate tra loro) attività e finalità. Sarà sempre possibile modificare l’oggetto sociale inserendo nuove attività o eliminando attività che l’ente non ritiene più di svolgere. Tuttavia ciò dovrà essere il frutto di una precisa scelta degli associati, da assumersi alla luce e nel rispetto delle regole organizzative di cui l’ente si è dotato secondo caratteristiche di democraticità e trasparenza”.