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Home News Niente abuso ed elusione per Definizione PVC
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Niente abuso ed elusione per Definizione PVC

bycnai inNews posted on11 Aprile 2019
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Niente abuso ed elusione per Definizione PVC

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.7/E del 9 aprile 2019, presentando alcuni chiarimenti sulla procedura di regolarizzazione dei PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018, ha stabilito che i rilievi riguardanti la disciplina dell’abuso del diritto o elusione, non possono essere regolarizzati ricorrendo alla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione.

Pubblicata Circ. Ag. delle Entrate n.7/E del 9 aprile 2019

Come noto, si tratta della definizione prevista dall’art. 1, D.L. n. 119/2018 che permette l’abbattimento completo delle sanzioni e degli interessi e che riguarda tutte le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e imposta sul valore aggiunto.

Nel documento di prassi in oggetto, tra gli atti definibili non rientrano i rilievi relativi alla disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale.
“Restano esclusi dalla procedura agevolativa, a titolo esemplificativo i rilievi inerenti alla fattispecie prevista dall’art. 10-bis (Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale) della Legge n. 212 /2000, per i quali è prevista una specifica disciplina procedimentale, tesa a garantire un efficace contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria e il diritto di difesa del contribuente, che presuppone che l’atto accertativo dell’abuso non si traduca nella semplice trasposizione degli eventuali rilievi o elementi presenti nel processo verbale di constatazione, dovendo necessariamente essere preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti”.
Rimangono escluse dall’ambito oggettivo della procedura anche le violazioni, comprese quelle di natura sostanziale, inerenti settori impositivi diversi da quelli esplicitamente richiamati dal comma 1 dell’art. 1 del D.L. 119/2018, come ad esempio “l’imposta di registro o l’imposta sugli intrattenimenti”.

Il documento precisa che per avvalersi dell’ormai nota procedura di adesione alla definizione, il contribuente dovrà inviare, entro il 31 maggio 2019, la dichiarazione integrativa per i periodi di imposta oggetto di constatazione.

Specificatamente, dovrà inoltre trasmettere entro la menzionata data la dichiarazione relativa allo specifico periodo d’imposta che intende definire ovvero più dichiarazioni, nel caso in cui, per lo stesso periodo d’imposta, sia prevista la presentazione autonoma di una singola dichiarazione per ciascun tributo.

Il pagamento delle imposte autoliquidate, in unica soluzione o della prima rata, deve essere processato entro il 31 maggio 2019, senza applicazione delle sanzioni e degli interessi. La rateazione può avvenire in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo ed è esclusa la compensazione.

#agenzia#economia#entrate#impresa#marzo2019lavoro
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