L’Agenzia delle Entrate, mediante la propria Risposta all’Interpello n.79 rendo noto che il credito d’imposta per la formazione 4.0 spetta per l’intero periodo di imposta, indipendentemente dalla data di effettuazione del deposito dei contratti.
L’Ente ha, inoltre, fornito chiarimenti per quanto riguarda la determinazione del credito di imposta ex art. 1, comma 46, della L. 205/2017.
L’istante infatti aveva sollevato dubbi riguardo i costi di formazione sostenuti nel 2018. L’azienda pensava che il costo sostenuto per le attività di formazione ammissibili al credito di imposta formazione 4.0 potesse assumersi, ai fini della determinazione del credito, dall’inizio dell’anno di imposta considerato, ritenendo inoltre che la trasmissione dei contratti all’ispettorato del lavoro competente costituisse “una condizione di ammissibilità al beneficio”.
La Fiscalità Generale ha ritenuto, però, che questo inoltro «non è idoneo a incidere sull’individuazione del termine a partire dal quale decorre l’agevolazione, non ravvisandosi nel descritto quadro normativo di riferimento alcun ragguaglio ad anno del credito d’imposta».
Ne consegue che “il credito d’imposta in esame spetta, in relazione ai costi ammissibili, per l’intero periodo di imposta, a prescindere dalla data in cui tale adempimento è posto in essere, purché il deposito dei relativi contratti sia effettuato nel termine del periodo d’imposta di riferimento, ossia, nel caso prospettato, entro il 31 dicembre 2018, conformemente alle indicazioni fornite con la citata Circolare del MISE 3 dicembre 2018, n. 412088.”