Il Ministero dello Sviluppo Economico, ricorrendo alla Circolare 3717/C del 13 marzo, presenta specifiche indicazioni alle Camere di Commercio relativamente alle limitazioni nell’ambito del D.M. 27 giugno 2008, n. 37 (attività di installazione degli impianti).
Il documento illumina riguardo la possibilità che le imprese di installazioni di impianti possano o meno essere abilitate, piuttosto che per interi settori, anche per ambiti di ciascun settore.
Il MISE chiarisce che, perché un soggetto possa essere abilitato a svolgere l’attività di settore, per gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, così come per gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere, può essere permesso di rilasciare sia un’abilitazione piena (per tutti gli impianti), che un’abilitazione parziale.
Stesso principio vale per gli impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere, gli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali.
Invece è possibile consentire solo un’abilitazione piena per gli impianti idrici e sanitari, per gli impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali, e per gli impianti di protezione antincendio.