L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, mediante la Nota n. 1214 del 7 febbraio 2019 sottolinea che è possibile, una volta raggiunto il limite legale del contratto a termine, stipulare un ulteriore contratto di 12 mesi presso l’Ispettorato Territoriale del lavoro.
Tale presa di posizione da parte dell’Ispettorato è conseguente la pubblicazione dei chiarimenti forniti dal MinLav sulla corretta interpretazione dell’art. 19, co. 3, D.lgs. n. 81/2015, secondo cui “fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio”.
Le novità introdotte dal Decreto Dignità includono la stipulazione dell’ulteriore contratto a termine presso il competente Ispettorato territoriale del lavoro, purché si confermi la durata massima dei rapporti tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro di 24 mesi (se non diversamente previsto dalla contrattazione collettiva).
Essendo comunque un rinnovo, è richiesta la presenza di una causale.