Dopo la pubblicazione ufficiale all’interno della Gazzetta Ufficiale, scompare dall’ordinamento il termine “fallimento”, sostituito dall’espressione “liquidazione giudiziale”.
Previsti inoltre:
- nuovi alert utili ad evidenziare, con congruo anticipo, la crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e del soddisfacimento dei creditori;
- una corsia preferenziale per le proposte di liquidazione includenti il superamento della crisi assicurando continuità aziendale;
- poteri e responsabilità accresciute per il collegio sindacale ed il sindaco unico
- nuovi oneri per gli amministratori chiamati ad istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale.
Queste sono solo alcune delle novità contenute nel nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, introdotto nell’ordinamento dal D.Lgs. n. 14/2019, attuativo della Legge n. 155/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie Generale n. 38 del 14 febbraio 2019 – Suppl. Ordinario n. 6).
La nuova disciplina, vigente (per la maggior parte) dal 15 agosto 2020, regolano “le situazioni di crisi d’insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici”.
391 Gli articoli di cui si compone il nuovo Codice, suddivisi in quattro Parti:
- Parte Prima “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”, suddivisa a sua volta in dieci Titoli;
- Parte Seconda “Modifiche al Codice Civile”;
- Parte Terza “Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire”;
- Parte Quarta “Disposizioni finali e transitorie”.