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Home News Scadenza 31 gennaio 2019 prospetto occupazionale Collocamento obbligatorio
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Scadenza 31 gennaio 2019 prospetto occupazionale Collocamento obbligatorio

bycnai inNews posted on25 Gennaio 2019
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Scadenza 31 gennaio 2019 prospetto occupazionale Collocamento obbligatorio

Il 31 gennaio 2019 è la data limite per la presentazione del prospetto occupazione da parte dei datori di lavoro con 15 o più dipendenti.

 

Come noto, il prospetto, da trasmettere telematicamente al servizio provinciale competente, può essere approntato anche dai consulenti del lavoro.

Il documento serve a definire la situazione occupazionale dell’azienda, conteggiando tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, che determineranno la quota di riserva.

Sono escluse dal calcolo, le categorie di lavoratori inquadrabili con:

– i lavoratori a tempo determinato di durata fino a 6 mesi;

– lavoratori stagionali;

– soci di cooperative di produzione e lavoro;

– dirigenti;

– lavoratori in inserimento;

– lavoratori in somministrazione;

– lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero;

– lavoratori socialmente utili;

– lavoratori a domicilio;

– lavoratori che aderiscono al programma di emersione;

– apprendisti;

– lavoratori in sostituzione di altri dipendenti assenti;

– lavoratori in telelavoro;

– lavoratori intermittenti;

– lavoratori part-time;

– lavoratori assunti in categoria protetta.

A partire dal 1° gennaio 2018 è stato anticipato l’obbligo di assunzione del lavoratore disabile, che dovrà procedere contestualmente al raggiungimento del limite di 15 dipendenti computabili e non più dopo la sedicesima assunzione.

Si ricorda che le quote di dipendenti in categoria protetta (ex art. 1, L. n. 68/1999) che i datori di lavoro sono tenuti a rispettare sono:

– 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti (oltre il 1% riservato a vedove, orfani e profughi);

– 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

– 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

Ovviamente per il calcolo relativo è comunque necessario valutare specifici casi di esclusione conseguenti la tipologia di attività da esercitare, ritenute particolarmente pericolose e inidonee alle persone disabili.

Medesime prescrizioni valgono per partiti politici, organizzazioni sindacali e organizzazioni non lucrative.

#25gennaio#dipendenti#imprese#occupazionelavoro
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