Il 31 gennaio 2019 è la data limite per la presentazione del prospetto occupazione da parte dei datori di lavoro con 15 o più dipendenti.
Come noto, il prospetto, da trasmettere telematicamente al servizio provinciale competente, può essere approntato anche dai consulenti del lavoro.
Il documento serve a definire la situazione occupazionale dell’azienda, conteggiando tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, che determineranno la quota di riserva.
Sono escluse dal calcolo, le categorie di lavoratori inquadrabili con:
– i lavoratori a tempo determinato di durata fino a 6 mesi;
– lavoratori stagionali;
– soci di cooperative di produzione e lavoro;
– dirigenti;
– lavoratori in inserimento;
– lavoratori in somministrazione;
– lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero;
– lavoratori socialmente utili;
– lavoratori a domicilio;
– lavoratori che aderiscono al programma di emersione;
– apprendisti;
– lavoratori in sostituzione di altri dipendenti assenti;
– lavoratori in telelavoro;
– lavoratori intermittenti;
– lavoratori part-time;
– lavoratori assunti in categoria protetta.
A partire dal 1° gennaio 2018 è stato anticipato l’obbligo di assunzione del lavoratore disabile, che dovrà procedere contestualmente al raggiungimento del limite di 15 dipendenti computabili e non più dopo la sedicesima assunzione.
Si ricorda che le quote di dipendenti in categoria protetta (ex art. 1, L. n. 68/1999) che i datori di lavoro sono tenuti a rispettare sono:
– 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti (oltre il 1% riservato a vedove, orfani e profughi);
– 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
– 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
Ovviamente per il calcolo relativo è comunque necessario valutare specifici casi di esclusione conseguenti la tipologia di attività da esercitare, ritenute particolarmente pericolose e inidonee alle persone disabili.
Medesime prescrizioni valgono per partiti politici, organizzazioni sindacali e organizzazioni non lucrative.