CNAI
  • Home
  • L’organizzazione
    • Chi Siamo
    • Contatti
  • Associarsi
    • Modalità
  • Area Lavoro
    • Relazioni Sindacali
    • CCNL per Categoria
    • Tabelle di Sintesi Contrattuali
    • Accordi Interconfederali
    • Apprendistato
  • Progetti
    • #verovaloreitaliano
    • Welfare Aziendale
    • Impresa e Territorio
    • Responsabilità Sociale di Impresa
  • Press
    • Centro Studi CNAI
    • Redazione
    • mediadv
  • Area Riservata
CNAI
  • Home
  • L’organizzazione
    • Chi Siamo
    • Contatti
  • Associarsi
    • Modalità
  • Area Lavoro
    • Relazioni Sindacali
    • CCNL per Categoria
    • Tabelle di Sintesi Contrattuali
    • Accordi Interconfederali
    • Apprendistato
  • Progetti
    • #verovaloreitaliano
    • Welfare Aziendale
    • Impresa e Territorio
    • Responsabilità Sociale di Impresa
  • Press
    • Centro Studi CNAI
    • Redazione
    • mediadv
  • Area Riservata
Home News Deducibilità Bonus ai dipendenti
Back Home

Deducibilità Bonus ai dipendenti

bycnai inNews posted on11 Gennaio 2019
0
0
Deducibilità Bonus ai dipendenti

Pubblicata Risposta Ag. delle Entrate n.1

L’Agenzia delle Entrate si è espressa riguardo la deducibilità condizionata per i bonus erogati ai dipendenti di una stabile organizzazione in Italia di una società estera. Nella nuova Risposta n. 1, l’Ente ha trattato la materia in conseguenza dell’applicazione principio di derivazione rafforzata, come esteso ai soggetti “Nuovi Oic”.

Il caso di specie inerisce una branch i cui lavoratori sono pagati con una quota fissa e una variabile. Quest’ultima, definita anche “bonus”, è stabilita attraverso un processo di valutazione “peer review” condotto nell’ambito del Gruppo a livello internazionale. La procedura peer review finisce dopo il termine dell’esercizio di valutazione dell’operato dei dipendenti. Il bonus, di conseguenza, è versato in due diversi momenti:

A una quota entro il termine dell’esercizio di valutazione dell’operato dei dipendenti in servizio presso la branch;

B la parte restante viene corrisposta oltre il termine del medesimo esercizio.

Necessari quindi chiarimenti relativi alla deducibilità dei bonus alla luce del principio di derivazione rafforzata.

Secondo l’Agenzia bisogna distinguere tra due ipotesi:

– nel caso in cui la menzionata componente B) ha carattere di accantonamento dal punto di vista contabile secondo quanto stabilito dall’OIC 29 e dell’OIC 31, sarebbe indeducibile dal reddito d’impresa nel 2017, anche dopo le nuove regole di derivazione rafforzata introdotte per i soggetti OIC. Infatti, “anche per i soggetti OIC nei confronti dei quali si applicano le nuove regole di derivazione rafforzata, è stata ribadita la medesima regola di indeducibilità degli accantonamenti, già prevista per i soggetti IAS/IFRS (cfr. DM 3 agosto 2017)”;
– qualora la componente B) non avesse carattere di accantonamento dal punto di vista contabile, i bonus in esame, imputati nel rendiconto economico chiuso al 31 dicembre 2017 (annualità oggetto di valutazione), sono fiscalmente deducibili nel medesimo periodo di imposta.

#bonus#deducibilità#dipendenti#garanzialavoro
Share:

Previous

Dal 7 gennaio utilizzabile bonus "cultura" 18enni

Next

Maxi sanzione da evasione contributiva per stipula di contratti a progetto fittizi

Potrebbero interessarti anche

danno biologico da mobbing
12 Marzo 2019
danno biologico da mobbing
No Comments
23 Luglio 2019
Work-life balance per genitori e prestatori di assistenza
No Comments
Nuove modalità richiesta Anf
11 Aprile 2019
Nuove modalità richiesta Anf
No Comments

News

  • 9 Novembre 2020
    COVID-19 – DECRETO RISTORI BIS
  • 20 Ottobre 2020
    NUOVE MISURE ANTI COVID-19 IN VIGORE DAL 19 OTTOBRE 2020
  • COVID-19 – DPCM 13 ottobre 2020
    14 Ottobre 2020
    COVID-19 – DPCM 13 ottobre 2020

Comunicati Stampa

  • 24 Ottobre 2022
    Auguri al nuovo Governo
  • 2 Luglio 2020
    PROROGA DELLA CASSA INTEGRAZIONE E BLOCCO DEI LICENZIAMENTI
  • 29 Giugno 2020
    DIFFIDA PER LA FORZOSA ISCRIZIONE AL FSBA

Archivi

Coordinamento Nazionale
Associazioni Imprenditori

Contatti

Viale Abruzzo, 225  – 66100 Chieti (CH)
Tel.: 0871.540093
cnai@cnai.it

Note Legali
Policy
Cookie Policy

Copyright © 2018 Evatheme. All Rights Reserved.