Pubblicata Risposta Ag. delle Entrate n.1
L’Agenzia delle Entrate si è espressa riguardo la deducibilità condizionata per i bonus erogati ai dipendenti di una stabile organizzazione in Italia di una società estera. Nella nuova Risposta n. 1, l’Ente ha trattato la materia in conseguenza dell’applicazione principio di derivazione rafforzata, come esteso ai soggetti “Nuovi Oic”.
Il caso di specie inerisce una branch i cui lavoratori sono pagati con una quota fissa e una variabile. Quest’ultima, definita anche “bonus”, è stabilita attraverso un processo di valutazione “peer review” condotto nell’ambito del Gruppo a livello internazionale. La procedura peer review finisce dopo il termine dell’esercizio di valutazione dell’operato dei dipendenti. Il bonus, di conseguenza, è versato in due diversi momenti:
A una quota entro il termine dell’esercizio di valutazione dell’operato dei dipendenti in servizio presso la branch;
B la parte restante viene corrisposta oltre il termine del medesimo esercizio.
Necessari quindi chiarimenti relativi alla deducibilità dei bonus alla luce del principio di derivazione rafforzata.
Secondo l’Agenzia bisogna distinguere tra due ipotesi:
– nel caso in cui la menzionata componente B) ha carattere di accantonamento dal punto di vista contabile secondo quanto stabilito dall’OIC 29 e dell’OIC 31, sarebbe indeducibile dal reddito d’impresa nel 2017, anche dopo le nuove regole di derivazione rafforzata introdotte per i soggetti OIC. Infatti, “anche per i soggetti OIC nei confronti dei quali si applicano le nuove regole di derivazione rafforzata, è stata ribadita la medesima regola di indeducibilità degli accantonamenti, già prevista per i soggetti IAS/IFRS (cfr. DM 3 agosto 2017)”;
– qualora la componente B) non avesse carattere di accantonamento dal punto di vista contabile, i bonus in esame, imputati nel rendiconto economico chiuso al 31 dicembre 2017 (annualità oggetto di valutazione), sono fiscalmente deducibili nel medesimo periodo di imposta.