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Home News Scadenza versamento per definizione accertamento con adesione
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Scadenza versamento per definizione accertamento con adesione

bycnai inNews posted on13 Novembre 2018
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Oggi è l’ultimo giorno utile per definire gli avvisi di accertamento con adesione. Si conclude così il primo termine del calendario delle rottamazioni previste dal Decreto Fiscale: c’è tempo fino a questa sera per coloro che desiderano definire gli avvisi di accertamento con adesione, sottoscritti e non ancora perfezionati alla data del 24 ottobre 2018 e per i quali alla stessa data non è ancora scaduto il termine di 20 giorni per il pagamento e il perfezionamento dell’adesione, per effettuare il pagamento in unica soluzione o della prima rata dei tributi e dei contributi dovuti (nessuna domanda da inoltrare).

Per far questo, il contribuente si servirà dei dati presenti nel prospetto per la compilazione del modello F24 o modello F23 ricevuto in fase di sottoscrizione dell’avviso di accertamento con adesione, comunicando i codici tributo relativi alle somme dovute (tributi indicati nell’atto, al netto di interessi e sanzioni), il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio e, con esclusivo riferimento al modello F24, l’anno di riferimento.

In questa fase bisognerà considerare che nel suddetto prospetto i tributi oggetto di adesione sono indicati unitamente agli interessi. Per questo, il Provvedimento delle Entrate, dello scorso 9 novembre, che fissa modalità e scadenze di versamento, chiarisce che “può essere richiesta assistenza all’ufficio col quale è stato sottoscritto l’accertamento con adesione per la determinazione delle somme dovute”.

Nell’eventualità di versamento rateale, il pagamento dell’ammontare è possibile con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima si devono pagare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Infine si ricorda che sull’ammontare delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno dopo la scadenza di versamento della prima rata.

 

#jobsact#licenziamentolavoro
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