Pubblicato Sentenza Cassazione n. 194 dell’8 novembre 2018
I Giudici del Palazzaccio hanno depositato la sentenza dell’8 novembre 2018, ossia la n. 194, la quale stabilisce l’illegittimità del criterio di determinazione dell’indennità di licenziamento introdotto dal Job Act per il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, nello specifico, nella sezione in cui computa in maniera rigida l’indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato.
La Suprema Corte ha così potuto affermare che non è in discussione il meccanismo di ristoro economico, c.d. a tutele crescenti, al posto della tutela reale; l’illegittimità, infatti, riguarda il sistema rigido di previsione di una indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore.
Quest’ultimo infatti, è contrario, secondo la Corte, ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e non armonizzato con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione.
Ne consegue che tutte le altre questioni relative ai licenziamenti sono state dichiarate inammissibili o infondate.