Pubblicata risposta Ag. delle Entrate n.62 del 7 novembre 2018
L’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 62 ha stabilito che gli interessi passivi sostenuti, e non ancora dedotti, dalla società incorporata, soggetta alle regole ordinarie di deducibilità degli interessi ex art. 96 T.U.I.R., partecipano alla formazione del reddito imponibile della società beneficiaria dell’operazione di riorganizzazione aziendale, esclusa dalla limitazione della deducibilità degli interessi passivi, fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati e l’eccedenza è deducibile con un tetto del 30% del ROL della gestione caratteristica.
L’occasione di risposta è sorta dopo l’interpello proposto relativo ad una società nata per la costruzione di un interporto (soggetti esclusi dall’art. 96 T.U.I.R. ai sensi del comma 5 del medesimo articolo) che ha incorporato la società interamente posseduta ZETA che è stata sottoposta al regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi, fino alla fusione. Quindi le operazioni della società incorporata sono state assegnate, per fini contabili e fiscali, al bilancio della società incorporante a partire dal giorno 1° gennaio 2017. L’interrogativo è sulla possibilità di dedurre fiscalmente per intero, nell’anno 2017, gli interessi passivi sostenuti da un soggetto (la società incorporata), per il quale scattano i limiti di deducibilità imposti dal predetto art. 96″.
Negativa la risposta dell’Agenzia: “non appare sostenibile la tesi secondo cui la totalità di tali interessi (formatasi nel corso di diversi anni e ad opera
di un soggetto, ZETA, che nel medesimo lasso temporale non possedeva la qualifica di “realizzatore e esercente di interporti”) possa essere dedotta integralmente nell’esercizio in cui si è perfeziona la fusione”. Sottolineata soprattutto la disposizione di cui al comma 5 dell’art. 96 T.U.I.R. che determina i suoi effetti per ciascun anno, senza prevedere alcun riporto degli interessi o regola di compensazione tra periodi d’imposta differenti. “Ne consegue che indipendentemente dalla decorrenza fiscale e/o contabile che si è voluta attribuire agli effetti della presente operazione di fusione, gli oneri finanziari relativi a periodi d’imposta in cui il soggetto che ha posto in essere le relative operazioni con causa finanziaria non rispettava i requisiti di cui al citato comma 5, restano vincolati alle ordinarie regole di deduzione degli oneri finanziari di cui ai commi da 1 a 4 del citato art. 96”.
Gli oneri finanziari potranno essere dedotti da ALFA nel limite degli interessi attivi e proventi assimilati e l’eccedenza in misura pari al 30% del valore del ROL, con riferimento ai valori contabili riferibili alla beneficiaria dell’operazione di riorganizzazione.