Analogamente a quanto accaduto nel 2017 (per la prima Rottamazione), anche per l’anno in corso è stata prevista la possibilità di sanare le rate non pagate versando il dovuto entro il 7 dicembre 2018 (stessa data dello scorso anno).
Ciò che cambia, secondo quanto previsto dal Decreto Fiscale entrato in vigore lo scorso 24 ottobre, è quanto riguarda le rate della Rottamazione di cui all’art. 1 D.L. n. 148/2018 in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.
In conseguenza dei dettami previsti dal comma 21 dell’art. 3 del D.L. 119/2018, i debitori che avevano aderito a tale definizione agevolata avranno la possibilità di svolgere, entro il prossimo 7 dicembre, il pagamento della o delle rate dovute ai fini di tale definizione.
Inoltre, le somme residue da versare saranno differite, in maniera automatica, in 10 rate semestrali consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, con interessi calcolati al tasso dello 0,3% annuo (pari al tasso legale vigente alla data di entrata in vigore del Decreto fiscale) a partire dal 1°agosto 2019.
Tale impianto normativo ha garantito, per i debitori, il medesimo trattamento dilatorio riconosciuto agli aderenti alla nuova rottamazione ter, sempre disciplinata dal Decreto Fiscale. A conti fatti, anzi, il tutto risulta ancora più vantaggioso, se si tiene conto del fatto che il tasso degli interessi applicati ai carichi ricompresi nella nuova definizione è del 2%. Sempre senza che il debitore sia obbligato a fare nulla (eccezion fatta per il versamento dell’arretrato al 7 dicembre): sarà onere dell’agente della riscossione trasmere, entro il 30 giugno 2019, apposita comunicazione, come a anche i bollettini precompilati per eseguire il versamento delle ulteriori rate rideterminate.
Coloro che non volessero usufruire della dilazione, potranno versare tutto il dovuto in un’unica soluzione al 31 luglio 2019, senza interessi.
Ovviamente, nel caso di debiti inferiori ai 1.000 euro, questi verranno stralciati così come previsto dall’art. 4 del Decreto Fiscale (noto come “stralcio mini-cartelle”). Ne consegue che in tale eventualità, il contribuente dovrà pagare entro il 7 dicembre detraendo dall’importo dovuto per la definizione agevolata l’ammontare dei debiti che rientrino nello stralcio.