Definizione di piccola e media impresa secondo la normativa europea

La nuova definizione è attiva dal 1° gennaio 2005.

La definizione è stata stabilita, a livello comunitario, nella raccomandazione
pubblicata sulla GUCE del 30/04/1996 ed è stata aggiornata al 1° Gennaio del 2005 in cui sono entrati in vigore i nuovi parametri.
La normativa comunitaria e, di riflesso anche la normativa italiana, identificano
l’appartenenza alla categoria “piccole e medie imprese” attraverso tre criteri:
1) il numero di dipendenti (requisiti di struttura);
2) il fatturato o il valore attivo patrimoniale (requisiti economici e finanziari);
3) il requisito dell’indipendenza economica (requisiti di capitale)
E’ importante sottolineare che per definire una soglia dimensionale i tre
requisiti vanno valutati in modo “cumulativo”, nel senso che almeno due devono
rientrare nelle soglie stabilite.

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La sintesi

In sintesi sono considerate Grandi Imprese le imprese che abbiano almeno 2 dei 3 requisiti:

Dipendenti: maggiore di 249 unità

Fatturato: maggiore di 50 ML di euro

Attivo patrimoniale : maggiore 43 ML di euro

Se ne sussiste solo un requisito allora rientra nella definizione europea di PMI.

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Imprese manifatturiere
1) Numero di dipendenti:
“In primis” è importante stabilire come si calcola il numero dei dipendenti; esso
fa riferimento a U.L.A. (unità lavorativa anno).
Per U.L.A. si intende il numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo
pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale rappresentano
frazioni di U.L.A.
Sono considerati dipendenti occupati gli iscritti nel libro matricola dell’azienda
con l’esclusione dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria.
Alcuni esempi pratici:
120 dipendenti a tempo pieno per tutto l’anno corrispondono a 120 U.L.A.,
1 dipendente a tempo pieno occupato per 6 mesi corrisponde a 0,5 ULA,

Qualora l’impresa occupi :
tra 0 e 49 U.L.A. è considerata piccola,
tra 50 e 249 U.L.A. media,
oltre 249 U.L.A. grande.

2) Fatturato/attivo patrimoniale
I criteri di fatturato annuo e totale di bilancio possono essere alternativi fra di
loro nel senso che è sufficiente che un’azienda rispetti un solo parametro per
poter essere inserita in una delle due categorie di piccola o media impresa.
In ogni caso prevale sempre il parametro che consente all’impresa di essere
inserita nella categoria più bassa.
Fatturato annuo: per fatturato annuo, come indicato nella voce A1) del conto
economico ex art.2425 del Codice Civile, si intende l’importo netto del volume
di affari comprendente le vendite e le prestazioni di servizi che costituiscono
l’attività ordinaria dell’impresa, diminuito di sconti ed abbuoni concessi alle
vendite, dell’IVA e delle altre imposte direttamente connesse con la vendita.

I limiti di fatturato per definire l’appartenenza ad una categoria sono:

Piccole imprese un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di Euro ,
Medie imprese un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro,
Grandi imprese un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro.

Totale di bilancio: viene calcolato secondo i criteri stabiliti nel DPR 689/74 e
secondo le previsioni dell’art. 2423 e ss. del Codice Civile.

I limiti dell’attivo patrimoniale sono i seguenti:

Micro imprese: Attivo patrimoniale non superiore a 2 milionidi Euro
Piccole imprese: Attivo patrimoniale non superiore a 10 milioni di Euro.
Medie imprese: Attivo patrimoniale non superiore a 43 milioni di Euro.
Grandi imprese: Attivo patrimoniale superiore a 43 milioni di Euro.

Si devono prendere in considerazione fatturato e attivo patrimoniale dell’ultimo
esercizio contabile approvato precedente la domanda di agevolazione. Per le
imprese in contabilità semplificata e, quindi non tenute a redigere un bilancio,
questi dati sono desunti dall’ultima dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda il metodo di calcolo delle soglie si procede nel modo seguente:
– per un’impresa autonoma i dati finanziari e gli effettivi si basano unicamente sui conti dell’impresa stessa;
– per un’impresa partner di altre imprese vengono cumulati i dati dell’impresa e quelli delle imprese partner;
– per un’impresa collegata ad altre imprese si aggiungono ai dati dell’impresa tutti i dati delle imprese alle quali essa è collegata.

3) Autonomia

La definizione di PMI distingue tre tipi di imprese (impresa autonoma, impresa partner, impresa collegata) a seconda del tipo di relazione in cui si trovano rispetto ad altre imprese in termini di partecipazione al capitale, diritti di voto o di esercitare un influsso dominante.

Impresa autonoma
Si tratta della situazione più ricorrente, ovvero di tutte le imprese che non appartengono a nessuno degli altri due tipi di imprese (partner o collegate). Un’impresa si definisce autonoma se:
– non possiede partecipazioni del 25 % o più in un’altra impresa;
– non è detenuta direttamente al 25 % o più da un’impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più imprese collegate o organismi pubblici, a parte talune eccezioni;
– non elabora conti consolidati e non è ripresa nei conti di un’impresa che elabora conti consolidati e quindi non è un’impresa collegata.

Un’impresa può comunque essere considerata autonoma, anche se la soglia del 25 % è raggiunta o superata, se si è in presenza delle seguenti categorie di investitori (a patto che questi ultimi non siano collegati con l’impresa richiedente):
– società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche che svolgono regolarmente un’attività di investimento in capitale di rischio (“business angels”), che investono fondi propri in imprese non quotate in borsa, a patto che il totale degli investimenti di tali “business angels” in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
– università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
– investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
– amministrazioni locali autonome aventi un bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro e aventi meno di 5000 abitanti. (cfr. definizione, articolo 3, paragrafo 2, secondo comma).

Impresa partner
Si tratta di imprese che intrattengono relazioni di partenariato finanziario significative con altre imprese, senza che l’una eserciti un controllo effettivo diretto o indiretto sull’altra. Si definiscono “partner” le imprese che non sono autonome, ma che non sono nemmeno collegate fra loro. Un’impresa è definita “partner” di un’altra impresa se:
– possiede una partecipazione compresa tra il 25 % e meno del 50 % in tale impresa;
– l’altra impresa detiene una partecipazione compresa tra il 25 % e meno del 50 % nell’impresa richiedente;
– l’impresa richiedente non elabora conti consolidati che riprendono l’altra impresa e non è ripresa tramite consolidamento nei conti di tale impresa o di un’impresa ad essa collegata.

Impresa collegata
Le imprese collegate fanno economicamente parte di un gruppo che controlla direttamente o indirettamente la maggioranza del capitale o dei diritti di voto (anche grazie ad accordi o, in taluni casi, tramite persone fisiche azionisti), oppure ha la capacità di esercitare un influsso dominante su un’impresa. Si tratta quindi di casi meno frequenti e che si distinguono di solito in modo molto chiaro dai due tipi precedenti. Per evitare alle imprese difficoltà di interpretazione la Commissione europea ha definito questo tipo di imprese riprendendo, se esse sono adatte all’oggetto della definizione, le condizioni indicate all’articolo 1 della direttiva 83/349/CEE (pdf) del Consiglio sui conti consolidati, che si applica da vari anni. Di solito un’impresa sa subito di essere “collegata”, poiché è già tenuta a titolo di tale direttiva ad elaborare conti consolidati, oppure è ripresa tramite consolidamento nei conti di un’impresa che è tenuta ad elaborare conti consolidati.
Gli effettivi e le unità di lavoro/anno
Gli effettivi di un’impresa corrispondono al numero di unità di lavoro/anno (ULA) che tiene conto dei seguenti fattori:
– i dipendenti dell’impresa in questione;
– chi lavora per l’impresa in questione con un rapporto di dipendente e, per la legislazione nazionale, è considerato come lavoratore dipendente;
– i proprietari gestori;
– i soci che esercitano un’attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari concessi dall’impresa.

Gli apprendisti o studenti con contratto di formazione professionale o di apprendista non sono compresi nel calcolo del numero di persone occupate.
Un’ULA corrisponde ad una persona che ha lavorato nell’impresa o per conto dell’impresa a tempo pieno durante tutto l’anno considerato. Gli effettivi sono espressi in ULA. Il lavoro delle persone che non hanno lavorato tutto l’anno, oppure hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è calcolato in frazioni di ULA. La durata dei congedi di maternità o parentali non è inclusa nel calcolo.

Valore giuridico della definizione
La Commissione europea si rivolge agli Stati membri, alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo d’investimento chiedendo loro di applicare una definizione comune delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese. Tuttavia gli Stati e i due istituti finanziari non hanno l’obbligo di attenersi a tale definizione. La conformità alla definizione è invece obbligatoria, in materia di aiuti pubblici, se si desidera beneficiare di un trattamento di preferenza rispetto alle altre imprese e tale trattamento è disciplinato dalla normativa comunitaria (esenzione di gruppo per PMI). La definizione è vincolante anche in materia di attuazione di fondi strutturali europei e di programmi comunitari, in particolare del sesto programma quadro a favore della ricerca ( EN ).

Adattamento della definizione
Basandosi sul bilancio relativo all’applicazione della definizione del 6 maggio 2003, che sarà elaborato entro il 31 marzo 2006, e tenendo conto di eventuali modifiche dell’articolo 1 della direttiva 83/349/CEE sulla definizione delle imprese collegate ai sensi di tale direttiva, la Commissione modificherà la definizione a seconda delle esigenze, ovvero modificherà le soglie relative al volume d’affari e al totale di bilancio, per tenere conto degli eventi e dell’andamento economico della Comunità.