ART. 23 – I Consigli Regionali rappresentano e tutelano gli interessi commerciali, turistici e dei servizi nei confronti dell’Ente Regione e degli Enti Regionali in genere; inoltre ha compiti di coordinamento e di propulsione delle attività associative nell’ambito regionale e cura il collegamento con le Sedi Provinciali. Le Sedi di Trento e Bolzano sono considerate ad effetto del presente articolo Sedi Regionali.
ART. 24 – I Presidenti ed i Vice Presidenti Provinciali, i Presidenti delle Categorie Provinciali, i Delegati Provinciali del movimento femminile, giovanile e pensionati costituiscono il Consiglio Regionale.
Fanno altresì parte del Consiglio Regionale, a titolo consultivo:
Il Consiglio Regionale elegge nel proprio ambito, la Presidenza, così costituita: Presidente, due Vice Presidenti e due Consiglieri di cui uno assume l’incarico di Segretario e l’altro di Segretario Amministrativo.