ART. 25 – Organi nazionali dell’U.C.I.C.T. sono:
- Il Congresso Nazionale;
- Il Consiglio Nazionale;
- La Presidenza Nazionale.
ART. 26 – Il Congresso Nazionale è formato dai delegati eletti nei precongressi provinciali. Si riunisce ogni cinque anni in via ordinaria ed in via straordinaria su richiesta di almeno 3/5 dei Consigli Provinciali o dei componenti il Consiglio Nazionale.
Il Congresso è il massimo organo deliberativo dell’U.C.I.C.T., esso ha i seguenti compiti:
- elegge il Consiglio Nazionale, il Collegio Nazionale dei Probiviri e dei Revisori dei Conti;
- esamina la relazione sull’attività svolta nel quinquennio;
- fissa gli indirizzi generali dell’Unione.
ART. 27 – Il Consiglio Nazionale è così composto:
- da ventidue membri eletti sul piano nazionale;
- da otto membri eletti per raggruppamenti regionali;
Fanno altresì parte del Consiglio Nazionale a titolo consultivo:
- i Presidenti Nazionali di Categoria;
- i Presidenti Nazionali di Associazioni aderenti;
- la Delegata Nazionale del movimento femminile;
- il Delegato Nazionale del movimento giovanile;
- il Delegato Nazionale dei Pensionati;
- i Presidenti Regionali;
- i Soci U.C.I.C.T. che hanno responsabilità in organi ed enti pubblici a livello nazionale;
ART. 28 – Il Consiglio Nazionale :
elegge il Presidente ed i componenti la Presidenza Nazionale;
cura le linee di politica amministrativa e predispone i bilanci;
intraprende ogni iniziativa intesa a sviluppare la presenza e l’attività associativa in esecuzione degli art. 1 e 2;
adotta in caso d’urgenza le decisioni di competenza del Consiglio Nazionale, sottoponendole alla prima riunione utile del Consiglio.
ART. 29 – La Presidenza Nazionale è composta dal Presidente, da un vice Presidente Vicario, da tre Vice Presidenti con rispettive deleghe nei settori commercio, turismo e servizi, da un Segretario Amministrativo, e da tre Consiglieri.
ART. 30 – La Presidenza Nazionale ha i seguenti compiti:
- attua i deliberati del Consiglio Nazionale;
- cura le linee di politica amministrativa e predispone i bilanci;
- intraprende ogni iniziativa intesa a sviluppare la presenza e l’attività associativa in esecuzione agli art. 1 e 2;
- adotta in caso di urgenza le decisioni di competenza del Consiglio Nazionale, sottoponendole alla prima riunione utile del Consiglio.
ART. 31 – La Presidenza Nazionale provvede alla nomina di un Direttore il quale partecipa a titolo consultivo alla riunione degli organi sociali nazionali ed ha la responsabilità del coordinamento delle attività associative sulla base delle decisioni prese dalla Presidenza Nazionale.
Il Direttore in particolare:
- mantiene i rapporti con i Consigli Regionali e le Sedi Provinciali;
- propone programmi di potenziamento e di espansione dell’Unione;
- ha la responsabilità del funzionamento della segreteria nazionale e dei relativi servizi;
- è capo del personale;
- risponde del suo operato al Presidente Nazionale;