ART. 25 – Organi nazionali dell’U.C.I.C.T. sono:

  1. Il Congresso Nazionale;
  2. Il Consiglio Nazionale;
  3. La Presidenza Nazionale.

ART. 26 – Il Congresso Nazionale è formato dai delegati eletti nei precongressi provinciali. Si riunisce ogni cinque anni in via ordinaria ed in via straordinaria su richiesta di almeno 3/5 dei Consigli Provinciali o dei componenti il Consiglio Nazionale.
Il Congresso è il massimo organo deliberativo dell’U.C.I.C.T., esso ha i seguenti compiti:

  1. elegge il Consiglio Nazionale, il Collegio Nazionale dei Probiviri e dei Revisori dei Conti;
  2. esamina la relazione sull’attività svolta nel quinquennio;
  3. fissa gli indirizzi generali dell’Unione.

ART. 27 – Il Consiglio Nazionale è così composto:

  1. da ventidue membri eletti sul piano nazionale;
  2. da otto membri eletti per raggruppamenti regionali;

Fanno altresì parte del Consiglio Nazionale a titolo consultivo:

  1. i Presidenti Nazionali di Categoria;
  2. i Presidenti Nazionali di Associazioni aderenti;
  3. la Delegata Nazionale del movimento femminile;
  4. il Delegato Nazionale del movimento giovanile;
  5. il Delegato Nazionale dei Pensionati;
  6. i Presidenti Regionali;
  7. i Soci U.C.I.C.T. che hanno responsabilità in organi ed enti pubblici a livello nazionale;

ART. 28 – Il Consiglio Nazionale :

  1. elegge il Presidente ed i componenti la Presidenza Nazionale;
  2. cura le linee di politica amministrativa e predispone i bilanci;
  3. intraprende ogni iniziativa intesa a sviluppare la presenza e l’attività associativa in esecuzione degli art. 1 e 2;
  4. adotta in caso d’urgenza le decisioni di competenza del Consiglio Nazionale, sottoponendole alla prima riunione utile del Consiglio.

ART. 29 – La Presidenza Nazionale è composta dal Presidente, da un vice Presidente Vicario, da tre Vice Presidenti con rispettive deleghe nei settori commercio, turismo e servizi, da un Segretario Amministrativo, e da tre Consiglieri.

ART. 30 – La Presidenza Nazionale ha i seguenti compiti:

  1. attua i deliberati del Consiglio Nazionale;
  2. cura le linee di politica amministrativa e predispone i bilanci;
  3. intraprende ogni iniziativa intesa a sviluppare la presenza e l’attività associativa in esecuzione agli art. 1 e 2;
  4. adotta in caso di urgenza le decisioni di competenza del Consiglio Nazionale, sottoponendole alla prima riunione utile del Consiglio.

ART. 31 – La Presidenza Nazionale provvede alla nomina di un Direttore il quale partecipa a titolo consultivo alla riunione degli organi sociali nazionali ed ha la responsabilità del coordinamento delle attività associative sulla base delle decisioni prese dalla Presidenza Nazionale.

Il Direttore in particolare:

  1. mantiene i rapporti con i Consigli Regionali e le Sedi Provinciali;
  2. propone programmi di potenziamento e di espansione dell’Unione;
  3. ha la responsabilità del funzionamento della segreteria nazionale e dei relativi servizi;
  4. è capo del personale;
  5. risponde del suo operato al Presidente Nazionale;