ART. 39 – Presso la Sede Comunale è costituito il movimento giovanile formato da tutti i giovani soci che non hanno il venticinquesimo anno di età, regolarmente iscritto presso la Sede.
Il Comitato Comunale è composto da tre a cinque membri ed è eletto ogni cinque anni. Elegge nel suo seno il Delegato Comunale.
ART. 40 – I Delegati Comunali provvedono ogni cinque anni all’elezione del Delegato Provinciale e del Comitato Provinciale composto da tre a cinque membri. Il Comitato Provinciale elegge nel suo ambito la Giunta composta da tre elementi.
ART. 41 – I Delegati Comunali provvedono ogni cinque anni all’elezione del Delegato Regionale con funzioni di coordinamento.
ART. 42 – I Delegati Provinciali provvedono ogni cinque anni all’elezione del Delegato Nazionale e del Comitato Nazionale composto da dieci membri. Il Comitato Nazionale elegge nel suo ambito la Giunta Nazionale composta da cinque membri.