ART. 51 – Presso ogni Consiglio Provinciale è costituito il Collegio dei Probiviri, eletto dal Congresso Provinciale, e composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti tra i soci che non rivestano alcuna carica all’interno dell’Unione e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari.
Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di tre membri del Collegio, i membri effettivi per qualunque causa venuti meno o impossibilitati a partecipare alle sedute, vengono sostituiti dai supplenti.
Il Presidente del Collegio viene eletto dai membri effettivi.

ART. 52 – Il Collegio Provinciale dei Probiviri ha giurisdizione sugli iscritti della provincia e decide:

  1. sui casi di indisciplina o indignità dei soci;
  2. sui ricorsi presentati contro il rifiuto o l’accettazione di domande di iscrizione;
  3. sui ricorsi presentati dai singoli soci o da organi periferici dell’U.C.I.C.T. contro provvedimenti del Collegio

Provinciale o di altri organi dell’Unione operanti in provincia, ritenuti fondati su violazione dello statuto.
Contro i provvedimenti del Collegio Provinciale dei Probiviri è data la facoltà di ricorrere al Collegio Nazionale dei Probiviri.

ART. 53 – Il Collegio Nazionale dei Probiviri decide sui ricorsi avversi alle deliberazioni adottate dal Collegio Provinciale dei Probiviri.

ART.54 – Le denunce per i casi di indisciplina e di indignità dei soci devono essere presentate da Organi dell’Unione. La denuncia è notificata all’interessato ed istruita a cura del Collegio competente a decidere.

ART. 55 – Il Collegio Provinciale dei Probiviri emette la propria decisione entro due mesi dal ricevimento della denuncia; il Collegio Nazionale entro tre mesi.

ART. 56 – I ricorsi contro le decisioni del Collegio Provinciale dei Probiviri devono essere presentati entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento che si intende impugnare.

ART. 57 – Sono misure disciplinari:

  1. il richiamo;
  2. la deplorazione;
  3. la sospensione a tempo determinato – da un mese ad un anno – con la conseguente decadenza delle cariche sociali;
  4. l’espulsione.

Il Collegio dei Probiviri, deve entro dieci giorni, comunicare e motivare agli interessati ed agli organi denunciantile delibere adottate.

ART.58 – Gli espulsi per indisciplina o per indignità possono essere riammessi solo su giudizio favorevole del Collegio dei Probiviri che ha adottato la misura disciplinare, su istanza dell’interessato presentata tramite gli organi competenti.

ART. 59 – La qualità di socio si perde per dimissioni e per espulsione, quando l’attività del socio sia incompatibile con gli scopi e gli orientamenti dell’U.C.I.C.T..
Le dimissioni debbono essere inviate a mezzo raccomandata sei mesi prima della scadenza.

ART. 60 – Il Consiglio Provinciale può intervenire nei riguardi delle Presidenze delle Sedi Comunali nel caso in cui detti organi vengono meno alle loro funzioni e può ordinare lo scioglimento e nominare un commissario straordinario fino a nuove elezioni. Organo di appello per tali provvedimenti è il Consiglio Nazionale.

ART. 61 – La Presidenza Nazionale sentita la Presidenza Regionalepuò sciogliere il Consiglio Provinciale quando questo sia venuto meno alle sue funzioni o esplichi attività contraria agli indirizzi dell’U.C.I.C.T. nominando un Commissario Straordinario per la Provincia.
Il Commissario Straordinario rappresenta l’UCICT a tutti i livelli ed a tutti gli effetti nella provincia commissariata, sino alla celebrazione del regolare congresso provinciale.