Il Gruppo CNAI si sta battendo con forza per la tutela soprattutto delle PMI che sono state maggiormente colpite dall’emergenza coronavirus e che non possono assolutamente vedersi attribuire anche l’onere di una responsabilità per fatti che non sono direttamente dipendenti dall’attività d’impresa.
Infatti in questo momento storico così delicato per le imprese italiane, soprattutto di piccole dimensioni, che si trovano a dover far fronte alla delicata Fase 2 della ripartenza senza certezze per il loro futuro, non sarebbe possibile gravare i datori di lavoro anche di una responsabilità oggettiva per l’eventuale contagio da COVID-19 dei propri dipendenti, dovendo questi già sostenere costi aggiuntivi a fronte di una prevedibile diminuzione di introiti.
Subito dopo l’emanazione del Decreto Cura Italia e della circolare INAIL n. 13 del 3.04.2020 si era acceso un dibattito in merito alla asserita responsabilità datoriale per gli infortuni occorsi ai lavoratori contagiati dal COVID-19 che avrebbe potuto portare le imprese a dover fronteggiare un risarcimento danni nei confronti dei dipendenti contagiati e finanche ad una eventuale responsabilità amministrativa e penale per effetto delle norme del testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Questo pericolo appare scongiurato anche grazie all’intervento del CNAI presso le varie sedi Istituzionali che ha portato finalmente all’emanazione della nuova circolare INAIL n. 22 del 20.05.2020 con la quale l’Istituto ha chiarito che “Non possono, perciò, confondersi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail (basti pensare a un infortunio in “occasione di lavoro” che è indennizzato anche se avvenuto per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore), con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative”.