Pubblicata Circolare INPS n.15 del 1° febbraio 2019
L’Istituto di Previdenza attraverso la Circolare del 1° febbraio 2019, la n. 15, propone le modalità di applicazione delle disposizioni del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, dell’APE sociale, con attenzione psecifica alla decorrenza dell’indennità per i soggetti già in possesso di “certificazione”, che non hanno presentato richiesta entro il 31 dicembre 2018.
Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, ha apportato modifiche al periodo di sperimentazione dell’APE sociale fino al 31 dicembre 2019, quindi i soggetti che, nel corso dell’anno 2019, maturano tutti i requisiti e le condizioni previste dall’art. 1, cc. da 179 a 186, L. n. 232/2016, modificato dalla Legge di Bilancio 2018 hanno la facoltà di inviare istanza di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell’APE sociale.
I modelli di domanda per la verifica delle condizioni e per l’accesso all’APE sono quelli già in uso nel 2018, disponibili sul sito dell’INPS.
Coloro che risultassero interessati, potrano inviare istanza di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale entro i termini di scadenza del 31 marzo 2019, 15 luglio 2019 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2019 (data dopo la quale le domande saranno prese in considerazione solo nel caso in cui rimangano le necessarie risorse finanziarie, dopo il monitoraggio delle domande presentate entro i termini).
Onere dell’Istituto è la comunicazione, ai richiedenti, dell’esito della verifica delle domande entro i seguenti termini:
– 30 giugno 2019, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2019;
– 15 ottobre 2019, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2019;
– 31 dicembre 2019, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2019, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.
Il trattamento avrà comunque decorrenza non prima del 1° febbraio 2019 e dipenderà dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
L’art. 18, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, ha previsto che “l’autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 16,2 milioni di euro per l’anno 2019, 131,8 milioni di euro per l’anno 2020, 142,8 milioni di euro per l’anno 2021, 104,1 milioni di euro per l’anno 2022, 51,0 milioni di euro per l’anno 2023 e 2 milioni di euro per l’anno 2024”.