Possono effettuare la cancellazione dal Registro delle Imprese anche le imprese prive di PEC. Questa la posizione del MISE, il quale, attraverso la Circolare 3712C del 17 gennaio 2019, ha reso alcune delucidazioni in risposta ad un quesito posto dalla Camera di Commercio di Bari.
La Camera di Commercio, nello specifico, chiedeva se quanto affermato con la Circolare ministeriale n. 3664/C del 2 dicembre 2013, debba continuarsi regolarmente ad applicare dall’Ufficio del Registro delle Imprese: riguardo al procedimento che prevede la sospensione di tutte le domande di iscrizione presentate all’ufficio da parte delle imprese individuali, che risultino prive di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, valido ed attivo, eccezion fatta per quelle che richiedano la loro cancellazione dal Registro delle Imprese.
Il Ministero precisando che, ad oggi, passati diversi anni dall’insorgenza dell’obbligo di comunicare la PEC, non dovrebbe più prospettarsi l’ipotesi di un’impresa che ancora non abbia comunicato il proprio indirizzo PEC, ha stabilito che «la norma non specifica che l’obbligo di comunicare la PEC sussista solo nel caso di imprese attive», e pertanto, «le conclusioni cui si è giunti per le imprese individuali e cioè che si procede in ogni caso all’iscrizione dell’istanza di cancellazione presentata da un’impresa individuale anche nel caso in cui l’impresa in questione non abbia comunicato l’indirizzo PEC, possono ritenersi estensibili anche alle società», ritenendo quindi «sostenibile la necessità di procedere in ogni caso all’iscrizione delle istanze di cancellazione dal Registro delle imprese sia per le imprese individuali che per quelle societarie anche in carenza dell’indirizzo PEC».