ART. 1 – L’Unione Cristiana Italiana Commercio e Turismo, “U.C.I.C.T.”, è un movimento professionale, formativo, sociale e sindacale che si inspira ai principi cristiani, secondo l’insegnamento della Chiesa per promuoverne l’affermazione nella vita, negli ordinamenti e nella legislazione.
Essa intende realizzare il progresso umano, sociale ed economico del mondo mercantile, turistico, e dei servizi, in coordinamento e collaborazione con tutte le forze del lavoro ed in particolare con quelle del lavoro autonomo, favorendo lo sviluppo di una nuova società che secondo giustizia assicuri la crescita integrale dell’uomo, ponendo particolare attenzione ai problemi della piccola impresa.
In relazione ai propri fini statutari l’U.C.I.C.T. può aderire ad Enti od Organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale.
La sua sede è in Roma.
La durata è illimitata.
Il Congresso Nazionale ne potrà determinare lo scioglimento.
ART. 2 – L’U.C.I.C.T., nella propria autonoma responsabilità, si propone di realizzare gli scopi istituzionali, in Italia ed all’estero, attraverso la rappresentanza, la formazione, l’azione sociale e l’organizzazione dei servizi, in particolare mediante:
Spetta all’U.C.I.C.T. designare o nominare propri rappresentanti o delegati in congressi, enti, organismi o commissioni presso i quali la rappresentanza degli interessi generali del commercio, del turismo e dei servizi sia richiesta od ammessa. Quando tali nomine siano di specifica competenza di associazioni aderenti, esse debbono essere concordate con la Presidenza Nazionale.
ART. 3 – Sono soci dell’U.C.I.C.T. i titolari di attività commerciali, al dettaglio, ambulanti, all’ingrosso, gli ausiliari del del commercio, i mediatori, gli agenti, i rappresentanti ed assimilati, gli albergatori, gli esercenti: i pubblici esercizi, gli uffici di viaggi, i complessi turistici e recettivi dell’aria aperta, i loro familiari, i coadiutori, i pensionati dei settori su menzionati i quali accettano la finalità dell’Unione e si impegnano a collaborare per la loro realizzazione.
Possono appartenere all’U.C.I.C.T. operatori di settori ausiliari del commercio, riconosciuti dagliorgani sociali nazionali e persone particolarmente versate nei problemi del mondo mercantile, turistico, e di servizi in qualità di esperti.
Possono far parte dell’U.C.I.C.T. – in condizioni diverse di cui ai commi precedenti del presente articolo, ed in base a particolari accordi: le organizzazioni, le associazioni, gli enti a carattere nazionale, provinciale o locale, di categorie dei settori del commercio, turismo e dei servizi ad essi aderenti, che si riconoscono od intendono riconoscersi nei principi ispiratori dell’U.C.I.C.T..
La domanda di ammissione vincola il socio per l’anno in corso ed il successivo.
Il ritiro della tessera annuale, emessa dalla Presidenza Nazionale e distribuita tramite i Centri Provinciali, da diritto a partecipare a tutti gli effetti alla vita dell’U.C.I.C.T..
Sono eleggibili alle cariche sociali i soci che abbiano un’anzianità di iscrizione di almeno sei mesi; per le cariche che comportano responsabilità civili verso i terzi sono eleggibili i soci che hanno raggiunto la maggiore età.
ART. 4 – I soci delle Organizzazioni aderenti sono anche soci dell’U.C.I.C.T. nei loro riguardi l’Unione:
a) presta tutta l’assistenza di cui abbisognano;
b) si adegua per il loro sviluppo e per laloro efficienza;
c) verifica ed assicura che i loro statuti siano in armonia con il presente statuto;
Alle Organizzazioni aderenti è fatto divieto di appartenere ad altri organismi aventi le medesime ed analoghe finalità dell’Unione.
L’adesione ha durata illimitata salvo casi di decadenza e di recesso.
Su domanda di ammissione decide la Presidenza Nazionale, che entro trenta giorni deve notificare la deliberazione.
Le Organizzazioni hanno la facoltà di recedere.
Il recesso diviene operativo a partire dalla fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello durante il quale l’Organizzazione ha comunicato la sua volontà di recedere.
Se l’Organizzazione intende recedere immediatamente, è tenuta a corrispondere all’Unione il contributo derivante dai soci per l’esercizio in corso anche i due esercizi successivi.
ART. 5 – La disciplina dei rapporti di lavoro e sindacali forma oggetto di contratti e accordi collettivi, la cui stipulazione è demandata all’U.C.I.C.T. che vi provvede mediante consultazione delle categorie interessate.
La trattativa per la stipulazione di contratti ed accordi collettivi è svolta da una commissione sindacale, che è nominata dalla Presidenza Nazionale ed opera secondo le direttive da essa impartita.
L’U.C.I.C.T. non riconosce la validità dei contratti ed accordi negoziati e firmati senza la sua partecipazione.
La stipulazione dei relativi eventuali contratti ed accordi integrativi è demandata alle sedi provinciali, che vi provvedono secondo le direttive impartite dalla Presidenza Nazionale.
ART. 6 – Per armonizzare le iniziative regionali con la politica dell’U.C.I.C.T. sul piano nazionale e per assicurare unicità di indirizzo viene istituito presso la sede nazionale una Consulta Nazionale delle Regioni, composta dai Presidenti o loro Delegati delle sedi regionali, ed è presieduta dal Presidente Nazionale o da un suo delegato.
ART. 7 – Nell’ambito dell’U.C.I.C.T. sono costituiti i movimenti femminili, giovanili, dei pensionati e le loro organizzazioni delle categorie merceologiche.