Con risposta ad interpello n. 57/E del 1° marzo 2024,
l’ADE interviene in materia di riconoscimento di misure di welfare a favore di lavoratrici madri in stato di congedo parentale che prevede la valutazione della sostenibilità di riconoscimenti a titolo di welfare erogati nei confronti di lavoratrici madri che fruiscono del congedo parentale, per un periodo massimo di tre mesi e per un importo che garantisca il raggiungimento, durante tale arco temporale, del trattamento retributivo pieno contrattualmente previsto.
Due i motivi di censura, elencati dall’agenzia delle Entrate:
– in primo luogo viene contestata l’identificazione della classe omogenea coincidente con le lavoratrici madri in costanza di fruizione del congedo parentale, in quanto viene asserito da un lato che le erogazioni a titolo di welfare debbono essere riconosciute alla generalità di lavoratori, e dall’altro che l’individuazione delle citate classi omogenee, non può in ogni caso prendere a riferimento parametri scollegati dal rapporto e calibrati nella sfera personale, o più ancora, essere discriminatori.
– il secondo motivo di censura è da ricondurre al generale divieto di considerare erogazioni a titolo di welfare quelle somme che in qualsiasi modo rappresentano nei fatti una sostituzione di trattamenti retributivi spettanti ai lavoratori.
Per queste motivazioni quindi, le somme in tal modo riconosciute debbono essere considerate alla stregua di erogazioni di natura retributiva.