L’Amministrazione Finanziaria, nella Risposta del 7 febbraio 2020, la n. 36, ha stabilito che per i soggetti non residenti, il criterio di collegamento ai fini dell’attrazione dei redditi di lavoro dipendente nella potestà impositiva di uno Stato è costituito dal luogo in cui è svolta la prestazione lavorativa .
Presentato anche un chiarimento in risposta ad un interpello in materia di ritenute su redditi di lavoro dipendente prodotto in Italia da un soggetto fiscalmente non residente. Come sostituto di imposta, l’istante chiedeva di sapere se dovesse assoggettare a ritenute alla fonte il reddito di lavoro dipendente riferito ai soli giorni di lavoro trascorsi dal CEO nel territorio dello Stato italiano ed escludere da tassazione in Italia la parte di reddito relativo ai giorni di lavoro trascorsi all’estero, in quanto prodotto fuori dal territorio dello Stato italiano.
Le Entrate chiariscono che il criterio di collegamento ai fini dell’attrazione degli emolumenti nella potestà impositiva dello Stato è determinato dal luogo in cui si svolge la prestazione lavorativa: sono imponibili in Italia i soli emolumenti corrisposti ai lavoratori dipendenti per l’attività lavorativa svolta in Italia.
Al fine di stabilire quale sia il reddito di lavoro dipendente imponibile in Italia, il riferimento è al rapporto tra il numero di giorni durante i quali la prestazione lavorativa è svolta nel nostro Paese e il periodo totale – espresso anch’esso in giorni – che dà diritto ad ottenere la retribuzione.
Perché questo parametro risulti applicato correttamente, il numero dei giorni indicati al numeratore e al denominatore deve essere indicato con criteri omogenei, al netto delle festività, week end e ferie.