Emanando la nota n. 148 del 10 gennaio 2020, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) risponde ad un quesito proposto da un Ispettorato Territoriale, presentando alcuni chiarimenti riguardo la possibilità che la procedura conciliativa disciplinata dall’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015 possa concludersi oltre il termine previsto dalla medesima norma per la presentazione dell’offerta conciliativa.
Per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro:
“L’analisi del dato letterale della norma – che fa riferimento al momento di presentazione dell’offerta da parte del datore di lavoro per l’individuazione del termine di decadenza – nonché la ratio dell’istituto volto a deflazionare il carico giudiziario esistente in materia attraverso la soddisfazione degli interessi dei lavoratori, sembrano propendere per la soluzione positiva al quesito.
D’altronde anche in dottrina si ritiene che, ai fini della tempestività dell’offerta, sia dirimente la comunicazione della medesima da parte del datore di lavoro, mentre la formalizzazione dell’accordo e la
consegna dell’assegno circolare possano avvenire anche in tempi successivi.
L’interpretazione corrente ritiene infatti che, a fronte della non immediata disponibilità delle sedi protette, deve ritenersi che il datore di lavoro abbia rispettato il termine previsto dalla legge per la formulazione
dell’offerta, quando entro quel termine abbia integralmente compiuto l’attività a lui demandata, e dunque abbia inviato al lavoratore e sia a questi pervenuta la proposta con gli estremi dell’assegno circolare con contestuale
richiesta di convocazione in una delle sedi protette previste dalla norma in esame.
L’indicazione degli estremi dell’assegno è infatti elemento necessario affinché si possa ritenere perfezionata l’offerta reale di cui all’art. 6. Ricorrendo tali presupposti, l’eventuale convocazione avvenuta oltre i 60 giorni a causa del carico di richieste gravante sugli Ispettorati territoriali ovvero dell’esiguo lasso temporale intercorrente tra la presentazione e la scadenza del termine non avrà rilievo ai fini della fruizione dei benefici fiscali e previdenziali previsti dalla norma. Del resto, lo stesso art. 6, comma 1, prevede la rinuncia all’impugnativa del lavoratore eventualmente già proposta.”