CNAI
  • Home
  • L’organizzazione
    • Chi Siamo
    • Contatti
  • Associarsi
    • Modalità
  • Area Lavoro
    • Relazioni Sindacali
    • CCNL per Categoria
    • Tabelle di Sintesi Contrattuali
    • Accordi Interconfederali
    • Apprendistato
  • Progetti
    • #verovaloreitaliano
    • Welfare Aziendale
    • Impresa e Territorio
    • Responsabilità Sociale di Impresa
  • Press
    • Centro Studi CNAI
    • Redazione
    • mediadv
  • Area Riservata
CNAI
  • Home
  • L’organizzazione
    • Chi Siamo
    • Contatti
  • Associarsi
    • Modalità
  • Area Lavoro
    • Relazioni Sindacali
    • CCNL per Categoria
    • Tabelle di Sintesi Contrattuali
    • Accordi Interconfederali
    • Apprendistato
  • Progetti
    • #verovaloreitaliano
    • Welfare Aziendale
    • Impresa e Territorio
    • Responsabilità Sociale di Impresa
  • Press
    • Centro Studi CNAI
    • Redazione
    • mediadv
  • Area Riservata
Home News 2020 Repechange: onere della prova spetta sempre alla parte datoriale
Back Home

Repechange: onere della prova spetta sempre alla parte datoriale

bycnai inNews 2020 posted on6 Febbraio 2020
0
0

La Suprema Corte, mediante la sentenza n. 2234 del 30 gennaio 2020, ha stabilito che, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’onere della prova sull’impossibilità del repechage rimanga completamente a carico della parte datoriale, con esclusione di ogni incombenza, anche solo in via mediata, a carico del lavoratore.

Gli Ermellini chiariscono come debba considerarsi definitivamente superato la linea di principio per cui, per quanto riguarda l’obbligo di repechage, vi era una divaricazione tra onere di allegazione e onere probatorio, giacché spettava rispettivamente al lavoratore l’onere di segnalare una sua possibile ricollocazione nell’ambito dell’assetto organizzativo aziendale e al datore la prova negativa dell’impossibilità di dare seguito a detta ipotesi.

I giudici del Palazzaccio affermano che questo principio è in contrasto con i fondamenti del diritto processuale, secondo cui gli oneri di allegazione e prova non possono che incombere sulla medesima parte.
Inoltre, il superato orientamento non appare rispettoso della lettera e la ratio dell’art. 5 della L. 604/1966, secondo cui l’onere della prova circa l’impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni analoghe a quelle svolte in precedenza è posto a carico della parte datoriale, con esclusione di ogni incombenza, anche solo in via mediata, a carico del prestatore.

Ne deriva, per la Suprema Corte, che allo stato attuale spetta esclusivamente al datore l’onere di provare l’impossibilità della ricollocazione del dipendente destinatario del recesso per g.m.o.

#imprese#licenziamentolavoro
Share:

Previous

Nuovo Documento Tecnico UNIEMENS

Next

CONTROLLI SCONTRINO ELETTRONICO

Potrebbero interessarti anche

COVID-19, MISURE PER CHI ARRIVA DALLA FRANCIA
25 Settembre 2020
COVID-19, MISURE PER CHI ARRIVA DALLA FRANCIA
No Comments
Contratti Collettivi Lavoro: Aggiornamento standard tecnici CO
13 Febbraio 2020
Contratti Collettivi Lavoro: Aggiornamento standard tecnici CO
No Comments
6 Febbraio 2020
Nuovo Documento Tecnico UNIEMENS
No Comments

News

  • 9 Novembre 2020
    COVID-19 – DECRETO RISTORI BIS
  • 20 Ottobre 2020
    NUOVE MISURE ANTI COVID-19 IN VIGORE DAL 19 OTTOBRE 2020
  • COVID-19 – DPCM 13 ottobre 2020
    14 Ottobre 2020
    COVID-19 – DPCM 13 ottobre 2020

Comunicati Stampa

  • 24 Ottobre 2022
    Auguri al nuovo Governo
  • 2 Luglio 2020
    PROROGA DELLA CASSA INTEGRAZIONE E BLOCCO DEI LICENZIAMENTI
  • 29 Giugno 2020
    DIFFIDA PER LA FORZOSA ISCRIZIONE AL FSBA

Archivi

Coordinamento Nazionale
Associazioni Imprenditori

Contatti

Viale Abruzzo, 225  – 66100 Chieti (CH)
Tel.: 0871.540093
cnai@cnai.it

Note Legali
Policy
Cookie Policy

Copyright © 2018 Evatheme. All Rights Reserved.