L’Istituto di Previdenza, mediante la Circolare del 13 gennaio 2020, la n. 4, ha presentato le indicazioni per l’esame delle richieste di indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.
L’INPS ha chiarito che i soggetti a cui è stata rigettata la richiesta inoltrata secondo quanto stabilito dalla Legge n. 145/2018, in quanto l’attività era cessata in data anteriore al 1° gennaio 2019, non hanno l’obbligo di presentare nuovamente, giacché verrà riesaminata d’ufficio.
Esiste infatti una sanatoria per il biennio 2017/2018, introdotta dall’art. 11-ter, D.L. n. 101/2019, per la “rottamazione licenze”, operativa fino al 2016 e resa strutturale dal 1° gennaio 2019 dalla citata Legge.