I giudici di legittimità, mediante la sentenza n. 29423 del 13 novembre 2019, hanno stabilito che nessun contratto collettivo può vietare l’utilizzo del lavoro intermittente, essendo chiamate le parti sociali ad individuare esclusivamente le situazioni che giustificano il ricorso a tale istituto.
Il lavoratore denunciò per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del contratto di lavoro intermittente stipulato con la società datrice e, la conseguente, conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, seguendo la ragione che il CCNL di riferimento escludeva, in maniera diretta, l’utilizzo di tale tipologia contrattuale.
Gli Ermellini, in primo luogo, ricordano che l’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 276/2003 – oggi abrogato ad opera del D.Lgs. 81/2015, ma ratione temporis applicabile al caso di specie – si occupava solo di demandare alla contrattazione collettiva l’individuazione delle esigenze per le quali è permessa la stipulazione del contratto di lavoro intermittente, senza assegnare, comunque, alle parti sociali alcun potere di interdizione all’utilizzo di tale tipologia contrattuale.
Per i giudici del Palazzaccio, il rinvio alla contrattazione collettiva trova il proprio fondamento solo nella considerazione che le parti sociali, per prossimità allo specifico settore oggetto di regolazione, sono i soggetti maggiormente in grado di individuare le situazioni che giustificano il ricorso a tale particolare tipologia di lavoro.
Grazie al pronunciamento dei togati, il potere assegnato alle parti sociali dalla disciplina normativa del contratto intermittente è da considerarsi limitato alla mera individuazione delle esigenze che ne consentono l’uso e non alla decisione circa l’utilizzabilità dell’istituto.
Questo principio è confermato anche dalla circostanza che il legislatore, descrivendo le ipotesi di divieto al ricorso al lavoro intermittente, non ha previsto l’inerzia o il veto delle parti collettive.
Gli Ermellini, pertanto, respingono il ricorso del lavoratore, confermando la genuinità del contratto intermittente stipulato con la società datrice.