Mediante il proprio messaggio n. 3872 del 25 ottobre, l’Istituto di previdenza ha reso disponibili alcuni chiarimenti in merito alla contribuzione aggiuntiva a beneficio dei lavoratori posti in aspettativa sindacale ovvero in distacco sindacale con diritto alla retribuzione a carico del datore di lavoro
L’INPS, in continuità con quanto riportato dalla Circolare INPS 4 ottobre 2019 n. 129, ha precisato quali siano i requisiti che garantiscono la definizione della validità, a fini pensionistici, dei vari emolumenti di natura retributiva. Mediante il nuovo documento di prassi è stato chiarito che le istruzioni lì presenti sono relative alle domande di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva riferita all’anno 2019 e seguenti, per incarichi conferiti anche precedentemente alla data di pubblicazione della circolare stessa.
Per la determinazione, in termini generali ed in via preventiva, degli emolumenti che rilevano anche ai fini del computo della c.d. quota A) di pensione è necessario che gli stessi rispettino i parametri della “fissità” e “continuità”.
Il requisito della “fissità” è soddisfatto qualora la misura degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato per lo svolgimento dell’incarico (risultante dall’atto ufficiale di attribuzione dell’incarico sindacale) ovvero dalla delibera sindacale, risulti fissata nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento del sindacato per la specifica carica ed sia costante per tutto il periodo di durata dell’incarico.
Per quanto riguarda il carattere della “continuità”, questo è soddisfatto nel caso in cui, sugli emolumenti e sulle indennità sia stata versata, per l’intera durata dell’incarico, la relativa contribuzione aggiuntiva in misura piena.