L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 416 del 15 ottobre 2019 ha stabilito che la capacità produttiva della società interessata dalla fusione, legittima la disapplicazione della normativa di contrasto alla compensazione delle perdite fiscali (art. 172 c. 7 TUIR), sebbene non sia rispetto il cd. “limite patrimoniale”.
L’Amministrazione Finanziaria, nello specifico, ha previsto che, in relazione alle risultanze dei bilanci relativi agli esercizi che hanno preceduto la data di efficacia giuridica della fusione, per le Entrate, l’attività d’impresa svolta dalla società incorporata non pare aver patito un depotenziamento.
Pertanto, vista l’impossibilità di qualificare la società incorporata come società priva di capacità produttiva, le Entrate hanno considerato possibile disapplicare le disposizioni antielusive con riferimento alle perdite fiscali e agli interessi passivi indeducibili.