La Corte di Giustizia Europea mediante la sentenza del 26 settembre 2019 C-63/18 è intervenuta a proposito del fatto che il Codice dei contratti pubblici prevede che le imprese costruttrici possano subappaltare parte dei lavori ad altre imprese entro il limite del 30% (art. 105, c. 2, D.Lgs. 50/2016), stabilendo che è contrario alla normativa europea qualsiasi limite al subappalto che superi una percentuale fissa dell’appalto pubblico.
In base al pronunciamento dei giudici europei, il limite generale del 30% per il subappalto può rendere più difficoltoso l’accesso per le imprese, in particolare per quelle di piccole e medie dimensioni, agli appalti pubblici, impedendo l’esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi (artt. 1, 41, e 78 Dir. 2014/24/UE).