L’INL è intervenuto per fornire chiarimenti sul tema della legge che prevede l’incremento delle sanzioni in caso di impiego irregolare di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc) (art. 3, c. 3 quater, DL 12/2002).
L’Ispettorato nazionale del lavoro mediante la propria Nota n. 7964 dell’11 settembre, ha stabilito che l’aggravante è applicabile non solo nei casi in cui il lavoratore “in nero” sia l’effettivo beneficiario del Rdc, ma anche nel caso in cui faccia parte del nucleo familiare del beneficiario.
Infatti, in base alla definizione normativa, i membri del nucleo familiare sono, anch’essi destinatari del beneficio (art. 2, c. 1, DL 4/2019).
Relativamente alle ipotesi di reato connesse al percepimento del Rdc, l’Ispettorato presenta altri chiarimenti:
” nei casi in cui il richiedente del Rdc non abbia comunicato, al momento della presentazione della domanda, l’attività lavorativa “in nero” svolta da uno dei componenti del proprio nucleo familiare, si configura un reato a carico del richiedente (art. 7, c. 1, DL 4/2019);
nei casi in cui l’attività lavorativa “in nero” del familiare sia iniziata dopo la presentazione della domanda di Rdc e non sia stata integrata tra le informazioni sui compensi percepiti con il modello RDC Com esteso, si configura un reato a carico del lavoratore irregolare (art. 7, c. 2, DL 4/2019).”
Risulta invece irrilevante la percezione materiale delle somme riconosciute a titolo di Rdc, né da parte del nucleo familiare né da parte del soggetto responsabile delle condotte illecite.