L’Agenzia delle Entrate, mediante la Risposta a specifico Interpello (n.212 del 27 giugno) ha chiarito che il valore del benefit, nella conversione del premio di risultato in welfare aziendale, rileva nel periodo di imposta in cui il dipendente ha scelto la conversione.
Infatti per i premi di risultato di ammontare variabile il cui versamento dipenda da incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, come anche per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa (tetto di € 3.000 lordi) si applica un’ imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale nella misura del 10%, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro (art. 1, c. 182-190 L. 208/2015).
C’è la possibilità, per il lavoratore, di scegliere in relazione ai premi di risultato:
insieme alla facoltà di usufruire della tassazione sostitutiva, al posto di quella ordinaria, è anche possibile scegliere se ottenere il premio in denaro.
Nel caso di specie il lavoratore optò per la conversione del premio di risultato in servizi di potenziamento della propria copertura previdenziale e sanitaria.
Questi si considerano percepiti contestualmente al momento in cui il dipendente effettua la scelta del servizio welfare e pertanto, per valutare il rispetto del limite di € 3.000, ci si deve basare sulla busta paga del mese successivo a quello in cui il dipendente ha optato per la conversione del premio di risultato.