L’Amministrazione Finanziaria ha stabilito, mediante la Risposta n. 205 pubblicata il 25 giugno, che, per qualche concerne la detassazione dei premi di risultato, il requisito incrementale rappresenta un tratto imprescindibile dell’agevolazione.
Alla luce del fatto che la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto specifici provvedimenti per le retribuzioni premiali, le Entrate hanno chiarito il quesito posto da una società che aveva sottoscritto un contratto integrativo aziendale di secondo livello. La normativa introdotta dal legislatore prevede una tassazione agevolata, con un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del 10% entro i 3mila euro lordi, per i premi di risultato di ammontare variabile, legati all’aumento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
Il requisito incrementale, che si può desumere dal rapporto tra il valore dell’obiettivo registrato all’inizio del periodo interessato e quello rilevato al termine di quel lasso di tempo, è fondamentale per l’agevolazione.
Nel caso in oggetto, tuttavia, i premi di risultato erano erogati basandosi su criteri individuati in un contratto la cui stipula è intervenuta in prossimità della scadenza del termine del periodo rilevante per la misurazione del raggiungimento dell’incremento.
Secondo il Fisco, il calcolo dell’aumento deve, infatti, svolgersi in relazione a criteri predeterminati.
Risulta così inammissibile una determinazione ‘postuma’ o a ridosso del termine del periodo di maturazione del premio, giacché i criteri di misurazione devono essere stabiliti con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura ancora in divenire.