I giudici di legittimità, mediante la Sentenza n. 15120/2019 hanno stabilito che al lavoratore deve essere garantito un minimale contributivo parametrato sulla retribuzione “virtuale”, secondo quanto sancito dalla contrattazione collettiva maggiormente rappresentativa (ex art. 1, DL n. 338/1989).
Gli Ermellini, accogliendo la richiesta dell’INAIL della differenza dei contributi non versati rispetto all’orario pieno di lavoro, hanno precisato che non esiste una generale libertà in capo a datori e lavoratori di modificare l’entità dell’obbligazione contributiva, che risulta quindi indisponibile alla volontà delle parti stesse.
La Suprema Corte ha chiarito che la retribuzione virtuale contributiva è soggetta a riduzione solo in base alle cause esplicitamente elencate per i vari settori ovvero in caso di regolare contratto part-time.