Il messaggio n. 2272, predisposto dall’INPS lo scorso 14 giugno, presenta alcune indicazioni riepilogative in merito alle modalità di intervento del Fondo di garanzia nelle diverse ipotesi di trasferimento d’azienda.
Qualora il trasferimento sia stato effettuato da azienda cedente in bonis, il Fondo di garanzia ha la possibilità di intervento, per l’intero importo maturato, esclusivamente nell’eventualità di insolvenza del datore di lavoro cessionario.
Tale linea di principio è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione (Cass. Lavoro, 19 luglio 2018, n. 19277 e Cass. 28 novembre 2018, n. 30804).
Nell’eventualità in cui il trasferimento risulti attuato da aziende assoggettate a procedura concorsuale, il legislatore permette di derogare a tutte o alcune delle tutele previste in materia di trasferimento di azienda (art. 2112 c.c.).
Nello specifico, c’è la possibilità che in caso di trasferimento attuato da aziende sottoposte a fallimento, concordato preventivo con cessione dei beni, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, qualora non sia stata disposta o sia cessata la continuazione dell’attività, non trovi applicazione l’art. 2112 c.c. ai lavoratori il cui rapporto continua con l’acquirente, salvo di un accordo circa il mantenimento, anche parziale dell’occupazione, risultino condizioni di miglior favore.
Nell’ipotesi di affitto d’azienda operato dal curatore, il credito per TFR deve essere considerato esigibile all’atto del trasferimento (in presenza degli altri requisiti previsti dall’art. 2 L. 297/82).
Qualora ci sia il fallimento di una delle parti nel corso dell’esecuzione di un contratto di affitto d’azienda stipulato quando le imprese erano in bonis, il legislatore stabilisce che, non rappresentando, il fallimento di uno dei contraenti, causa di scioglimento del contratto, il contratto stesso continui, salva la facoltà delle parti di recedere entro 60 giorni.
Ne consegue che il fallimento dell’azienda cedente non comporta l’automatica retrocessione dei lavoratori passati alle dipendenze del cessionario e, quindi, le richieste indirizzate ad ottenere la liquidazione della quota di TFR maturata dai lavoratori per il periodo in cui erano alle dipendenze della cedente, non saranno accoglibili.
La giurisprudenza afferma che l’eventuale retrocessione dell’azienda al fallimento non determina l’assunzione dei debiti maturati durante l’affitto.