Il Ministero del Lavoro con l’Interpello n.4, ha risposto alla questione che ineriva la legittimità dell’inserimento dei dati sanitari del lavoratore in un database aziendale complesso, ovvero se sarebbe opzione preferibile limitare l’inserimento di questi dati al medico curante (in riferimento alle disposizioni dell’art. 53 del D.Lgs. 81/2008).
Pubblicato Interpello Min. Lav. n. 4. del 31 maggio 2019
Il Ministero ha precisato che il medico competente ha il compito di istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
Questa cartella è conservata rispettando il segreto professionale e presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente (salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati).
Il legislatore ha poi permesso l’uso di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal D.Lgs. 81/2008.
Per quanto riguarda la questione sollevata, il Ministero stabilisce che l’uso di sistemi di elaborazione automatica dei dati è permesso.
«Per quanto concerne la custodia dei dati relativi alle cartelle sanitarie e di rischio inserite su un database aziendale, sarà necessario adottare soluzioni concordate tra datore di lavoro e medico competente che, nel rispetto del segreto professionale e della tutela della privacy, garantiscano l’accessibilità ai suddetti dati soltanto al medico competente e non permettano né al datore di lavoro né all’amministratore di sistema di potervi accedere».