La circolare n.77 INPS del 24 maggio 2019 presenta le indicazioni per godere del beneficio introdotto dall’articolo 1 del Decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 divenuta strutturale per effetto dell’articolo 1 commi 283 e 284 della Legge di bilancio 2019.
Pubblicata circolare n.77 INPS del 24 maggio 2019
Il documento di prassi contiene, primariamente, la lista dei beneficiari, ovvero titolari o coadiutori di:
- “attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante (articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).
- i titolari e coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- gli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, ma non i loro coadiutori”, i quali risultino avere di 62 anni se uomini e 57 anni donne, essere iscritti per almeno 5 anni alla Gestione esercenti attività commerciali, cessatori di attività, aver riconsegnato la licenza o l’autorizzazione e essere depennati dal Registro delle imprese presso la Camera di commercio o dal Repertorio economico amministrativo – REA.
Il riconoscimento dell’indennizzo avverrà dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della richiesta. L’istanza è da inviare telematicamente, utilizzando SPID o Carta Nazionale dei Servizi, Patronati, soggetti abilitati all’intermediazione, Contact center Inps.
Solo quelle trasmesse nel 2019 in via cartacea non dovranno essere inviate di nuovo.
Si precisa che il beneficio non è compatibile con lavoro autonomo, subordinato o occasionale ed è invece compatibile con la posizione di “socio accomandante” di una società in accomandita semplice. Non godibile in caso di pensione di vecchiaia ed è erogabile fino al raggiungimento di tale beneficio.