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Compensazioni Bonus quotazione PMI

bycnai inNews posted on23 Maggio 2019
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Compensazioni Bonus quotazione PMI

L’Agenzia delle Entrate, mediante la Risoluzione n.52/E del 21 maggio 2019 ha dato inizio all’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto alle PMI che si quotano. Come si ricorderà, il beneficio, pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti per la quotazione fino al 31 dicembre 2020, sarà sfruttabile in compensazione grazie al nuovo codice tributo:

“6901” denominato “Credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI – art. 1, c. 89, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 – DM 23 aprile 2018”.

 

Pubblicata Risoluzione Ag. delle Entrate n.52/E del 21 maggio 2019

 

Credito d’imposta

Lo sgravio è a disposizione delle PMI che, dopo il 1° gennaio 2018, hanno cominciato l’iter di ammissione ed ottenuto l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Il credito, riconosciuto fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro, rappresenta il 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020 per la quotazione.

Modalità di ottenimento

Per ottenere il bonus, le PMI hanno l’obbligo di inviare apposita istanza al Ministero dello Sviluppo Economico, nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo.
La Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico, entro i successivi trenta giorni dal termine ultimo previsto per l’invio delle istanze, informa le società riguardo il riconoscimento (con tanto di importo effettivamente spettante) ovvero il rifiuto dell’agevolazione.

Utilizzo

Il credito è utilizzabile solo in compensazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere riportato all’interno della dichiarazione dei redditi inerente il periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
La compensazione è possibile a partire dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata alla società la concessione del credito d’imposta, inviando il modello F24 ricorrendo ai servizi telematici predisposti dall’Agenzia delle Entrate.
Nel corso della compilazione del modello di pagamento F24, il nuovo codice tributo “6901” si trova nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito,  nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento”, è valorizzato, nel formato “AAAA”, con l’anno di sostenimento del costo per le spese di consulenza da parte delle PMI.

#bonus#impresa#pmi#premi#produttivitàlavoro
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