Il Tribunale di Roma si è espresso sull’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato alle Co.co.co. “etero-organizzate” in presenza di un accordo collettivo (Trib. Roma 6 maggio 2019).
Pubblicata sentenza Tribunale di Roma 6 maggio 2019
Nell’eventualità che le collaborazioni coordinate e continuative si attualizzino in prestazioni di lavoro che risultino in possesso delle seguenti caratteristiche:
- essere esclusivamente personali (la prestazione è svolta personalmente dal titolare del rapporto di lavoro, senza l’ausilio di altri soggetti);
- essere continuative (ripetute in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità);
- seguendo modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (“etero-organizzazione”);
ai collaboratori si deve applicare la disciplina del rapporto di lavoro subordinato (art. 2, c. 1, D.Lgs. 81/2015).
Ciononostante, questa norma è inapplicabile qualora vi siano accordi collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che già prevedono discipline specifiche inerenti il trattamento economico e normativo dei collaboratori, alla luce delle specifiche esigenze produttive ed organizzative del settore (art. 2, c. 2, lett. a, D.Lgs. 81/2015).